Insegna e vetrofanie : "scommesse sportive"

  1. Chiedo per cortesia se nella nostra normativa nazionale e/o regionale (Lombardia) esista un preciso divieto di pubblicità esterna tramite insegna e vetrofania dell’effettuazione delle scommesse sportive all’interno dei locali di una tabaccheria (che ha già vlt)
  2. La tabaccheria ha effettuato un subingresso ed è stata rilasciata l’autorizzazione da parte della Questura all’effettuazione delle scommesse. Successivamente il Comune ha comunicato che l’esercizio è a fianco dell’oratorio ma ad oggi la tabaccheria continua l’attività. Si può/deve fare qualcosa?
    Ringrazio per il supporto

Non mi risulta che in Lombardia le distanze da “luoghi sensibili” si applichino alle sale per la raccolta di scommesse sportive, a meno che non comportino ANCHE la NUOVA installazione di Slot e VLT (uniche apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito sottoposte alla disciplina regionale di L.R. 8/2013 e DGR 1274/2014).

Grazie per quanto riguarda l’informazione sull’attività.

Per quanto riguarda la pubblicità delle attività mi è stata segnalato il Decreto-legge del 12/07/2018 n. 87 che all’articolo n.9 dispone il “Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse”.
Sono infatti nella condizione di dover rinnovare un’insegna e una vetrofania in cui una tabaccheria fa menzione delle scommesse sportive.
Potete aiutarmi a capire cosa si dovrebbe fare secondo la vostra esperienza?
Grazie

Considerando l’entità delle sanzioni previste dall’art. 9 del D.L. 87/2018 (“…di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000) e l’individuazione dell’autorità competente ad irrogarle (AGCOM), mi sembra evidente che la norma si riferisca a importanti e significative campagne pubblicitarie e non alla semplice posa di un’insegna o di una vetrofania sulla vetrina di una tabaccheria, che in fondo si limita ad indicarla per quella che è (cioè un esercizio munito di licenza per la raccolta di scommesse sportive).

In ogni caso, pare che la norma in questione abbia incontrato notevoli problemi di interpretazione e di applicazione pratica.

Le linee guida elaborate da AGCOM (allegate alla delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019) sul punto prevedono ad esempio che:

  • Non rientrano nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online);
  • Il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento.

Possono esserti utili per la valutazione del tuo caso concreto.

Molto esaustivo. Ringrazio.