Buongiorno, chiedo chiarimenti in merito al nuovo comma in oggetto, inserito con il decreto Semplificazioni , con il quale la Pa tende a voler rafforzare l’istituto del silenzio assenso. Non mi è chiaro però, rendendo inefficaci tutti i provvedimenti adottati dalla Pa in ritardo, come poi possa applicare l’art 21 nonies ad atti che nn sono efficaci. Inoltre di conseguenza penserei a tutti gli obblighi inerenti all’adozione degli atti fuori termini, ovvero all’art 2 bis, come calcolare i giorni di indennizzo / risarcimento se nn vi è più la possibilità di adottare in ritardo , di indicare sull’atto i giorni necessari a confronto con i giorni in ritardo…le prime cose che mi sono venute in mente…grazie per la disponibilità.
Vedi qua, scarica il pdf: DL n. 77/2021 - attestazione silenzio-assenso - commento
lnoltre. L’annullamento riguarda il provvedimento costituitosi per silenzio che è equiparabile al provvedimento espresso. L’indennizzo, in pratica, si applica ai procedimenti dove non vige il silenzio-assenso