Installazione apparecchi art. 110 c. 6 TULPS

Espongo il caso: in un esercizio pubblico, che ha avuto diversi cambi di titolarità a partire dal 2017, sono presenti n. 08 apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS avendo una superficie pari a mq. 113,00. Ai sensi del decreto AAMS del 27.07.2011 è consentita la presenza fino a un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq. La Legge Regionale n. 43 del 13.12.2013, c. 3bis lett. b), così modificata dalla Legge Regionale Puglia n. 21 del 17.06.2019, prevede che negli esercizi di dimensione superiore a 50 mq il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 mq ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi. La Guardia di Finanza di Gallipoli ha elevato un verbale di violazione amministrativa applicando la legge Regionale.
Tali apparecchi sono stati denunciati al Comune in seguito al subingresso dell’attività per variazione di titolarità.
Nel caso medesimo si deve applicare il decreto AAMS o la Legge Regionale?

Non mi risulta che la LR pugliese sia stata impugnata sulla questione specifica (è stata impugnata per le distanze ma ha passato il vaglio della c. cost.) Riterrei che i parametri ubicativi siano cosa statale ma tant’è: in Puglia si applica la LR.
La verifica da fare, però, e se l’esercizio presentava tali numeri prima del vigore della legge. I subingressi fanno salva la situazione iniziale portandola avanti nel tempo. La LR non detta una procedura transitoria. A parere mio non è così scontato che il contingente di cui all’art. 7 si applichi anche alle attività esistenti. Io approfondirei in questa direzione