Installazione colonnine elettriche in impianto distribuzione carburanti

L’installazione ex novo di colonnine elettriche in impianto distribuzione carburanti è soggetta alla SCIA di cui all’art. 66 della LRT 62/2018 (comma 1, lettera b)?
Grazie
Sabina

Per carburanti, a mente della stessa LR, si intende:

le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

Se si va a vedere l’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 257/2016, si trova anche l’elettricità.

Quindi, l’interpretazione logica vuole che l’aggiunta ex novo di colonnine elettriche sia da sottoporre ad autorizzazione e al collaudo di cui all’art. 67, comma 1