Buongiorno,
chiedo gentilmente un parere in merito al caso di seguito riportato:
Sull’area verde (campo sportivo recintato) della Parrocchia X, un’impresa individuale Y - con regolare licenza per spettacoli viaggianti - ha richiesto di posizionare n. 10 gonfiabili (di cui n. 2 enormi) per quattro giorni al fine di far usufruire i gonfiabili stessi solo ai ragazzi iscritti al GREST durante l’orario delle attività stesse che avvengono nell’immobile della parrocchia stessa.
Mi è stato detto che i gonfiabili sono su suolo privato, che l’uso degli stessi è solo per gli iscritti al GREST e che i ragazzi non pagano un biglietto perché il costo è compreso nella quota di iscrizione al GREST, che non c’è musica, e che pertanto non è necessaria la convocazione della CCVLPS e che viene rilasciata, dopo l’istruttoria, la licenza temporanea per l’esercizio di attrazione dello spettacolo viaggiante all’impresa individuale Y.
Mi chiedo, al fine del rilascio della licenza è necessario convocare la Commissione CVLPS? I gonfiabili, essendo equiparati alle attrazioni di spettacolo viaggiante, necessitano della licenza di pubblico spettacolo a seguito verifica della Commissione? Oppure è corretto non convocare la CCVLPS?
Grazie mille in anticipo per il cortese riscontro
Precisiamo innanzitutto che i giochi gonfiabili non sono “equiparati” alle attrazioni dello spettacolo viaggiante: SONO attrazioni dello spettacolo viaggianti, inserite tra le medie attrazioni dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 337/68, per cui il titolare deve essere innanzitutto munito di licenza permanente ex art. 69 TULPS che gli consente di operare sull’intero territorio nazionale.
Generalmente, poi, viene richiesto anche il rilascio di una licenza temporanea (sempre ex art. 69 TULPS) per installare temporaneamente le attrazioni nel territorio del Comune in questione. Visto che non saranno installate su area pubblica, ovviamente non sarà necessaria la concessione per occupazione di suolo pubblico.
Se è prevista una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di competenza della Commissione di Vigilanza sono sostituiti dalla relazione tecnica di un professionista abilitato.
Grazie mille del riscontro.