Installazione medie e grandi attrazioni in area privata

Ho letto molto in giro e sul forum in merito, il meglio che ho trovato è stata la nota del 14 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, ma ho ancora qualche dubbio, descrivo la situazione:
Nell’area privata aperta esterna di un centro commerciale, il centro vorrebbe chiamare una società per far installare ad altri soggetti terzi, anche diversi tra di loro, n. 3 spettacoli viaggianti già muniti di codice identificativo e licenza 69 tulps (ancora da definire se tra medie e grandi attrazioni, senza però grande sollecitazione del pubblico, come pista di pattinaggio sul ghiaccio artificiale, ruota panoramica, ecc…). Unitamente a ciò vorrebbe installare, sempre nella stessa area privata, delle casette in cui far effettuare a terzi somministrazione e vendita temporanea.
A fronte delle mie ricerche, vorrei confrontarmi con voi sui titoli necessari per effettuare tali attività:

  • SCIA di vicinato (alimentare o non) temporanea: E’ ammissibile anche una sola SCIA di vicinato temporanea presentata dall’organizzatore o dal titolare dell’area con all’interno inserite tutte le informazioni dei vari soggetti che eserciteranno (in modo da avere un’unica visione di insieme per la vendita) o è necessario fare inviare ad ogni soggetto la propria SCIA di vicinato?
  • SCIA di somministrazione temporanea: E’ ammissibile anche una sola SCIA di somministrazione temporanea presentata dall’organizzatore o dal titolare dell’area con all’interno inserite tutte le informazioni dei vari soggetti che eserciteranno (in modo da avere un’unica visione di insieme per la somministrazione) o è necessario fare inviare ad ogni soggetto la propria SCIA di somministrazione?
  • Agibilità art. 80 T.U.L.P.S. temporanea: Vista la nota del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2013 e la normativa in materia, finora mi sembra di aver capito che tale conformazione (3 sole attrazioni) non costituisce un parco divertimento, in quanto non ci sono servizi comuni e strutture a ciò organizzate. Per tal motivo non mi appare obbligatoria la convocazione della CCVLPS provinciale ai sensi dell’art. 142 Reg. T.U.L.P.S. . Effettuerei, invece, la Convocazione della CCVLPS comunale per eventuali rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l’igiene, rilasciando a valle del parere della commissione una licenza temporanea art. 68 T.U.L.P.S. per il pubblico spettacolo (intendendo tale fattispecie come una manifestazione). Tale CCVLPS comunale, effettuata quindi con il limite delle 5000 persone per la manifestazione e non per 1300 persone per gli spettacoli viaggianti (è corretto? Non so), sarebbe convocata a prescindere dal fatto che siano presenti 3 medie attrazioni o due grandi attrazioni ed una media. Tutto ciò per meglio verificare, anche con il supporto dei VV.FF. sia la documentazione delle attrazioni che le vie di fuga, unitamente ai vari ostacoli presenti (l’area è totalmente aperta ed asfaltata, ma presenta degli ostacoli come muretti, aree a verde ecc…), nonché con l’ASL gli aspetti sanitari legati alle casette e con l’esperto in elettrotecnica la situazione legata agli allacci.
  • Licenza art. 69 T.U.L.P.S. temporanea: Sebbene appare essere, da quanto leggo nel forum, una prassi comune, mi sembra un adempimento non necessario. Potrei comunque rilasciare 3 licenze, una per ogni attrazione al soggetto titolare del codice identificativo e della licenza 69 T.U.L.P.S. che provvederà ad installare l’attrazione, a valle della CCVLPS comunale, ma mi sembra per ora semplicemente un adempimento inutile (altro motivo per il quale cerco il confronto).

Il tutto è nato da un confronto per le vie brevi con il centro che, in fase di organizzazione, ha chiesto se ci fosse differenza tra l’installare una ruota panoramica con diametro inferiore a 13 metri (media attrazione) o superiore a 13 metri (grande attrazione). Mi è apparso, anche confrontandomi con altri colleghi, che la tipologia di media o grande attrazione, purché già munita di codice identificativo e licenza 69 T.U.L.P.S. , è irrilevante ai fini dell’installazione di attrazioni che non costituiscono un parco divertimento.

Spero di aver descritto compiutamente i miei dubbi.

Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.

Aggiungo un ultimo quesito:

  • E’ necessario far inviare ad ogni operatore che vende o somministra alcolici la Comunicazione per la vendita di alcolici (D. Lgs. n. 504/1995) alle Dogane (per il tramite del SUAP ovviamente)?

Difficile rispondere senza conoscere nel dettaglio la disciplina regionale in materia di centri commerciali e in materia di vendita/somministrazione temporanea…
Ad esempio, potrebbe essere che la vendita temporanea sia vista come un aumento della superficie di vendita del centro commerciale, soggetta ad autorizzazione.
La somministrazione temporanea, poi, è consentita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari; nel vostro caso ci si potrebbe domandare qual è l’evento che costituisce il presupposto della somministrazione temporanea.
Non sottovaluterei, poi, la verifica di eventuali prescrizioni di natura più “urbanistica”: l’autorizzazione del centro commerciale avrà verosimilmente previsto parametri per la superficie complessiva di vendita, le aree comuni, le aree verdi, i parcheggi, ecc.; parametri che la situazione prevista andrebbe - pur in modo temporaneo - a modificare.

Sono consapevole che, in casi simili, qua e là ha preso piede la prassi di far presentare un’unica SCIA da parte dell’organizzatore, contenente l’elenco dei soggetti che eserciteranno. Questa prassi, però, può dar luogo a qualche problema in sede di controllo perché non sempre tale elenco viene rispettato alla lettera, in quanto l’effettiva identità dei soggetti che eserciteranno dipenderà di fatto dall’evolversi dei rapporti contrattuali tra loro e l’organizzatore (cosa che non dovrebbe interessare invece alla pubblica amministrazione).

Per quanto riguarda invece le attrazioni dello spettacolo viaggiante (per le quali mi sembra di aver capito che sia comunque prevista una capienza superiore a 200 persone), in questo caso farei sì presentare - con un congruo anticipo - un’unica istanza da parte dell’organizzatore, che ovviamente contenga i requisiti e le caratteristiche delle singole attrazioni, le modalità di installazione, le caratteristiche del luogo in cui saranno installate, le misure che si intendono adottare ai fini della sicurezza pubblica e quant’altro di utile ai fini della pratica. Dopodiché trasmetterei l’istanza alla Commissione Comunale di Vigilanza per il parere.
Sulla base delle valutazioni preventive espresse dalla CCV modulerei le successive procedure autorizzative.

Sì.

Siamo in Campania. La legge di riferimento è la L.R.C. 7/2020. Sinceramente non ho mai pensato che la vendita temporanea potesse implicare la modifica della superficie di vendita del C.C. . Tale modifica, come da te evidenziato, andrebbe ad impattare sugli standard urbanistici e commerciali (sup. a parcheggio, ecc…). Tale ipotesi, ad esempio, appare semplicemente aggirabile da una richiesta da parte di una Società X (diversa dal titolare del centro), che riceve il titolo di utilizzare il suolo privato dal proprietario. In ogni caso, i soggetti esercitanti l’attività sarebbero comunque diversi dal soggetto titolare dell’A.U. del Centro Commerciale.
Per quanto riguarda, invece, la necessità di rilasciare la Licenza art. 69 T.U.L.P.S. temporanea a valle dell’agibilità art. 80 T.U.L.P.S. che ne pensi? Detta licenza, deve essere unica per il soggetto promotore o è necessario rilasciarne una per ogni soggetto munito di Licenza art. 69 T.U.L.P.S. permanente (soggetto gestore)?

Non conosco la vostra legge regionale, ma l’ipotesi che prospetti - cioè che eventuali prescrizioni degli standard urbanistici e commerciali siano “aggirabili” se la richiesta è presentata da una società estranea al C.C. che riceve dal proprietario il titolo di utilizzare l’area - mi pare un po’ difficile…
O forse sono io che non l’ho capita: con la definizione “area privata aperta esterna di un centro commerciale” intendevi un’area che non ha nulla a che vedere con il C.C. e le aree pertinenziali annesse (aree verdi, parcheggi, ecc.)?
E se è così, quell’area NON centro commerciale ha comunque una destinazione urbanistica che consente l’attività commerciale e l’installazione di spettacoli viaggianti?

Sul punto credo che non ci sia un’opinione unanime, ma se non è classificabile come “parco divertimenti” io penserei ad una licenza per ogni singola attrazione.

Effettivamente mi stai rappresentando una visione che per semplicità non avevo mai approfondito. Sinceramente non avevo mai pensato alla necessità di applicare gli standard urbanistici o commerciali per le attività o manifestazioni temporanee. Non credo, ad esempio, che l’attività di vendita e/o somministrazione in casette dei mercatini di Natale o similari, benché organizzata da un privato su area pubblica o privata, abbia mai portato alla valutazione degli standard delle casette temporanee (inferiore a 120 giorni l’installazione è soggetta esclusivamente a CIL, senza nemmeno paesaggistica). Non credo nemmeno, a mia conoscenza, che sia inammissibile un pubblico spettacolo, piuttosto che una manifestazione con vendita e/o somministrazione temporanea in un’area a destinazione urbanistica diversa da quella commerciale (che sia industriale o addirittura agricola). Questa nello specifico è l’area tra l’edificio del C.C. e la pubblica via, ovvero tra l’edificio del C.C. ed il parcheggio. Credo con ogni probabilità faccia parte di uno standard urbanistico ancora da cedere al Comune per vari motivi.
Non capisco, quindi, la ratio e la normativa per il quale un’installazione temporanea di casette nel quale si effettua una vendita temporanea possa in qualche mondo ricondurre ad una modifica degli standard, nonché quali siano i riferimenti normativi per impedire una manifestazione temporanea o una vendita temporanea o una somministrazione temporanea in un’area privata.

A meno che non esista una norma regionale che lo consenta o preveda altro (e da qui non lo posso sapere), l’apertura di un esercizio di vendita temporanea su area privata dovrebbe seguire le regole per l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato e quindi rispettare anche la conformità urbanistica.
Le casette di cui parli (mercati natalizi o simili) sono genericamente installate su area pubblica e quindi seguono le regole per il commercio su aree pubbliche.
Idem per gli spettacoli viaggianti: se vengono instatallati su area privata, a mio giudizio non si può transigere dalla conformazione urbanistica dell’area o comunque da un’attenta valutazione sulla base degli strumenti urbanistici comunali…

Aiutami a capire. Un esercizio di vicinato temporaneo o di somministrazione temporaneo in area privata non credo sia soggetto a standard commerciali. La casetta nel quale è insito non credo sia soggetta a standard urbanistici, essendo temporanea ed istallata con semplice CIL. L’installazione o l’esercizio di un vicinato temporaneo nell’area prospiciente ad un altro esercizio (anche media o grande struttura di vendita) non credo incida sulla superficie totale di vendita, né quindi sui suoi standard urbanistici. Io credo che la chiave di lettura della temporaneità incide in particolar modo sulla questione, anche per l’installazione di spettacoli viaggianti o per l’esercizio di un pubblico spettacolo in zona industriale o agricola. Che ne pensi?

Quello che penso te l’ho già scritto: a meno che non esista una norma regionale che lo consenta o preveda altro, l’apertura di un esercizio di vendita temporanea su area privata dovrebbe seguire le regole per l’apertura di un esercizio di commercio di vicinato e quindi rispettare anche la conformità urbanistica.

In Lombardia, ad esempio, non è richiesta la conformità urbanistica delle aree private utilizzate solo in caso di vendita nell’ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, mentre tale deroga non vale se vi è il coinvolgimento diretto di soggetti che svolgono professionalmente l’attività commerciale.