Installazione new slot a seguito di cessazione attività precedente

Buonasera.
Siamo in Toscana. Ho il seguente caso:

Un po’ di tempo fa riceviamo la comunicazione di cessazione di attività di un bar che aveva installate New Slot al proprio interno.
A distanza di mesi, negli stessi locali, un nuovo soggetto giuridico vorrebbe avviare sempre la stessa attività e chiede informazioni al nostro SUAP se può mantenere le Slot. (Non c’è subingresso fra le parti, ma cessazione di X e inizio di Y).

Dal mio punto di vista, essendo un nuovo esercizio, ritengo di dover fare una verifica preliminare sulle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla Legge regionale n.57/13, che non sono rispettate, e quindi comunico che non possono essere mantenute.

Il concessionario dei giochi, al contrario, sostiene che non si tratta di nuova installazione perché loro possono “mantenere in essere” il contratto stipulato con i precedenti titolari, non configurandosi
pertanto nessuno dei casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 4 della Legge Regionale.

Mi sono un po’ documentato sull’argomento, e credo che senza un formale atto nel quale si configuri il subingresso tra X e Y, non possono derogare dal rispetto da quanto previsto dalla LR.

Chiedo anche un vostro parere in merito. Grazie.

Il concessionario fa il suo lavoro ma da un punto di vista amministrativo è un “apertura” di “spazio per il gioco”. L’esercente che avvia adesso non ha nessun legame con la sfera giuridica del cessato. Con il trasferimento di azienda è chiaro che l’acquirente ha in diritto di attuare una sostituzione soggettiva nell’azienda del cedente: la sfera giuridica resta intatta. Senza contratto di trasferimento di azienda è un’apertura.

Mantenere il contratto in essere che cosa significa? Che le macchinette restano quelle e riproponendo al nuovo esercente lo stesso contratto che era stato stipulato con il vecchio? In ogni caso la cosa è ininfluente.
Quando nella legge si legge “si considera altresì nuova installazione […]la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere” ci riferisce all’ipotesi, forse fin troppo restrittiva, dell’esercente già dotato di macchinette che decide di cambiare contratto mantenendo lo stesso numero e lo stesso tipo di macchinette.

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Questo è un espediente privo di liceità che i concessionari continuano ad utilizzare a livello nazionale.
In specifico, dopo aver sottoscritto un contratto con una qualsiasi impresa ai fini dell’installazione di apparecchi con vincita in denaro ai sensi dell’art. 110 del TULPS, soggetti a requisiti distanziometrici, il concessionario non farà mai cessare gli effetti del contratto, neanche alla cessazione dell’attività, e non provvederà mai a chiudere il codice univoco che identifica lo spazio per gioco nella rete telematica nazionale.
Il medesimo contratto associato allo spazio per gioco sarà quindi riutilizzato per qualsiasi eventuale futura impresa che insedi l’attività nei medesimi locali.

In tal modo, nella sola apparenza delle carte del concessionario, sarà pertanto mantenuto in vita lo spazio per gioco senza alcun termine.
Dato che la totale responsabilità dell’installazione e della verifica dei requisiti di legge ricade sull’impresa che decida di installare gli apparecchi, la quale di volta in volta autocertifica nei contratti e negli adempimenti di legge il rispetto delle disposizioni vigenti, i concessionari del settore non rischiano alcunchè, neanche per sanzioni degli enti o rivalsa da parte delle imprese.

I concessionari pertanto utilizzano tale stratagemma al fine di millantare alle imprese la possibilità di installazione degli apparecchi, rovesciando la totale responsabilità su qualsiasi impresa che, più o meno ingenuamente, si fidi del concessionario senza prima verificare lo stato di fatto della questione con gli uffici comunali ed ADM competenti in merito.

In definitiva si tratta di una scommessa da parte dei medesimi concessionari, che pertanto tentano di lucrare sull’installazione degli apparecchi durante tutto il periodo temporale che occorra alle amministrazioni comunali competenti di appurare l’illecita installazione degli apparecchi. Considerando le tempistiche necessarie ai controlli e la mancanza di comunicazione che contraddistingue ADM, la scommessa del concessionario è di norma vincente.

ADM, pur avendo accesso alle informazioni cronologiche di installazione e rimozione degli apparecchi sulla rete telematica, associati a ciascuno spazio per gioco univocamente identificato dal proprio codice, non verifica la sussistenza dei requisiti distanziometrici né di possesso da parte dell’attività del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 86 TULPS.

La grave discrepanza e mancanza di comunicazione tra le informazioni di volta in volta aggiornate in possesso di ADM, circa gli eventuali apparecchi installati, e le informazioni non aggiornate in possesso dei comuni, crea un limbo in cui i concessionari possono indebitamente lucrare a discapito delle imprese ingenue ed a totale svantaggio della collettività e del contrasto ai fenomeni di ludopatia.

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