Buongiorno, a seguito di una comunicazione di interdittiva antimafia, questo SUAP ha pertanto disposto la chiusura dell’attività in essere (gestione rifiuti).
Tale attività era regolarmente in possesso di un’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al provvedimento provinciale.
Ora la Provincia, sulla base dell’interdittiva, ha comunicato la revoca dell’AUA.
Mi chiedo se sia legittima tale revoca.
Infatti, nell’ipotesi che l’azienda sia ceduta (subingresso), l’eventuale subentrante (pulito) si troverebbe a dover richiedere da capo l’AUA invece che una semplice richiesta di voltura.
Grazie.
L’art. 67, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 afferma:
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione DETERMINA LA DECADENZA di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
La Provincia ha dichiarato la decadenza (anche se l’ha chiamata revoca).
Quello che dici è comprensibile e può essere fatto in modo di agevolare il re-avvio ma il provvedimento di decadenza non è errato