Scrivo la presente perché vorrei sapere qual è la corretta interpretazione dell’articolo 108 del Tuel.
Il suddetto articolo è stato oggetto a suo tempo di modifica ad opera dell’articolo 2, co. 186 lett. d), L 191/2009, il quale ha soppresso la figura del direttore generale per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.
Recentemente l’articolo 2, co. 1 del DPR 81/2022 ha disposto l’assorbimento del piano degli obiettivi nel PIAO.
Ma con questa ultima modifica del 2022, nel consultare: normativa, bosetti e gatti, brocardi e le leggi d’Italia, in diversi testi continuano a riportare l’indicazione, all’articolo 108, co. 1 del Tuel, della “popolazione superiore a 15.000 abitanti”.
Come mai non viene direttamente riportato il testo novellato nel 2009?.
È stata ripristinata la versione originale? È un refuso.
Addirittura nelle suddette fonti che consulto nelle note è riportato solo la modifica del PIAO e nemmeno citato la soppressione della figura del direttore generale disposta dalla legge 191/2009.
Gentilente mi potrebbe dire lei quale è la versione vera, affidabile e in vigore.
La legge 191/2009 era la Legge Finanziaria 2010 e – come spesso succede – in questi casi il legislatore coglie l’occasione per buttarci dentro un po’ di tutto, senza preoccuparsi molto di rispettare una forma dignitosa della prassi legislativa…
Così è capitato che al comma 186 dell’art. 2 di quella Legge Finanziaria (poi corretto dall’art. 1 del D.L. 2/2010) è stato disposto che «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: (…) d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti», senza però modificare il testo dell’art. 108 TUEL, che così è rimasto quello ancora riportato nelle raccolte che hai citato.
Ok, dunque, giusto per precisazione e correttezza, non sono stati abrogati i commi 3 e 4, così come non è stato modificato ad hoc il comma 1 limitandosi a inserire le parentesi quadre.
Ho inteso bene?
L’art. 108 TUEL non è stato né abrogato né formalmente modificato in maniera esplicita. Semplicemente, è sopravvenuta una norma successiva che ha disposto diversamente la materia e – secondo una noto principio giuridico – la norma successiva di pari grado si sostituisce alla norma precedente nelle parti incompatibili tra loro.
Per la stessa ragione anche i commi 3 e 4 dell’art. 108, pur non essendo stati espressamente abrogati, vanno letti in modo coerente e sistematico con la disciplina successiva che ha previsto la soppressione della figura del Direttore generale nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.