vorrei sottoporre due quesiti interpretativi relativi al DPGR Toscana 47/R/2007 in materia di attività di tatuaggio e piercing.
Quesito n. 1
L’art. 47 del DPGR 47/R/2007 prevede che il locale polifunzionale abbia una superficie minima di 6 mq, elevata a 9 mq “se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo”.
Chiedo come debba essere interpretata l’espressione “persone in attività lavorativa di carattere continuativo”.
In particolare, chiedo quali criteri debbano essere considerati per stabilire quando una persona possa ritenersi in attività lavorativa di carattere continuativo all’interno del locale, ai fini dell’applicazione del requisito dimensionale di 9 mq.
Chiedo, poi, se tale espressione debba essere riferita a chiunque svolga stabilmente un’attività lavorativa nel locale, indipendentemente dalle mansioni esercitate, oppure esclusivamente agli operatori addetti all’attività di tatuaggio e piercing.
Quesito n. 2
L’art. 48, comma 1, lett. a), prevede che il locale destinato all’esecuzione delle prestazioni abbia una superficie minima di 9 mq per il primo operatore, incrementata di 6 mq per ogni ulteriore operatore, mediante la suddivisione in spazi separati.
La norma individua quindi un criterio dimensionale, ma non indica un numero massimo di postazioni operative.
Chiedo se il parametro di 9 mq per il primo operatore e 6 mq per ciascun operatore aggiuntivo possa essere applicato senza un limite numerico prestabilito oppure se esistano altri limiti, previsti dalla normativa o derivanti da requisiti tecnico-funzionali (ad esempio in materia di igiene, sicurezza, aerazione, vie di esodo o organizzazione degli spazi), che possano impedire l’insediamento di ulteriori postazioni, pur nel rispetto del rapporto superficie/operatore previsto dall’art. 48.
Ringrazio anticipatamente per il contributo interpretativo.
Ecco un’analisi tecnico-giuridica dei due quesiti interpretativi relativi al Regolamento Toscano in materia di attività di tatuaggio e piercing (DPGR 47/R/2007), condotta alla luce dei principi generali del diritto amministrativo, della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ($D.Lgs.\ 81/2008$).
Quesito n. 1: Interpretazione dell’art. 47 – Locale polifunzionale e “attività continuativa”
L’art. 47 introduce una differenziazione della superficie minima del locale polifunzionale (6 mq vs 9 mq) basata sulla stanzialità e sulla natura della presenza del lavoratore al suo interno.
Criteri per definire l’“attività lavorativa di carattere continuativo”
Per qualificare la “continuatività” non si deve guardare alla tipologia contrattuale (es. tempo pieno o parziale), bensì alla dimensione spazio-temporale della prestazione:
Criterio temporale e prevalenza: Il locale deve costituire la postazione principale o ordinaria in cui il lavoratore spende la quota maggioritaria del proprio orario di lavoro giornaliero.
Natura delle mansioni: Presenza stanziale finalizzata a compiti che, per loro natura, richiedono una permanenza prolungata e non episodica (es. postazione fissa amministrativa, reception interna al locale, o postazione continuativa di sterilizzazione/confezionamento).
Esclusione degli atti intercorrenti: Non integrano la continuità le attività meramente sussidiarie, accessorie o di passaggio (es. il lavoratore che accede al locale solo per prelevare materiali, consultare un registro o per la pulizia quotidiana).
Ambito soggettivo: Chi è incluso?
L’espressione letterale “utilizzato da persone in attività lavorativa” ha una portata ampia e non è limitata esclusivamente agli operatori di tatuaggio e piercing.
La ratio della norma è la tutela della salute del lavoratore (evitare il sovraffollamento in spazi angusti). Pertanto, il requisito dei 9 mq si applica:
A qualunque figura professionale (es. una segretaria/receptionist, un responsabile amministrativo) la cui postazione fissa e continuativa sia collocata all’interno del locale polifunzionale.
Agli stessi operatori di tatuaggio/piercing, qualora il locale polifunzionale venga utilizzato stabilmente e in modo continuativo per fasi specifiche del ciclo di lavoro che non siano l’esecuzione materiale del tatuaggio (es. una zona separata e continuativa per la sterilizzazione degli strumenti o la progettazione dei disegni).
Sintesi: Se nel locale polifunzionale staziona stabilmente un lavoratore (qualunque sia la sua mansione), la superficie minima sale a 9 mq.
Quesito n. 2: Interpretazione dell’art. 48 – Incremento delle postazioni e limiti massimi
L’art. 48, comma 1, lett. a), stabilisce il modulo spaziale ($9\text{ mq} + 6\text{ mq}$ per ogni operatore successivo) previo frazionamento in “spazi separati”. Sebbene la norma non ponga un tetto numerico fisso di operatori/postazioni, l’applicazione del puro calcolo matematico incontra limiti strutturali invalicabili derivanti dall’ordinamento edilizio e sanitario.
Non è possibile procedere a un frazionamento infinito per i seguenti motivi concorrenti:
1. Limiti Igienico-Sanitari e Illuminotecnici (Regolamenti Edilizi e d.m. 5 luglio 1975)
Ogni singolo “spazio separato” (box o cabina) creato all’interno dei 9 + 6 mq deve garantire il rispetto dei requisiti di:
Aerazione e illuminazione: Se l’aerazione è naturale, il rapporto aeroilluminante (RAI) non deve scendere sotto $1/8$ della superficie del calpestio. In caso di ventilazione meccanica assistita (VMC), i ricambi d’aria orari devono essere proporzionati al numero effettivo di persone presenti contemporaneamente. Un numero eccessivo di postazioni rischia di saturare la portata dell’impianto.
Layout antropometrico: Lo spazio separato deve comunque permettere l’ergonomia del movimento (operatore, cliente, lettino/seduta, carrello attrezzature, lavabo dedicato se previsto, e contenitori per rifiuti speciali).
2. Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi ($D.Lgs.\ 81/2008$ e d.m. 3 settembre 2021)
Il datore di lavoro, in sede di Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), deve dimostrare che l’aggiunta di postazioni non pregiudichi la sicurezza:
Vie di esodo e corridoi: La suddivisione in spazi separati non può occludere i passaggi. I corridoi di distribuzione interni devono mantenere le larghezze minime previste dalla normativa antincendio e dai regolamenti locali per garantire il deflusso rapido in caso di emergenza.
Cubatura minima: L’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 prevede che ogni lavoratore disponga di una cubatura sufficiente (nei limiti dei regolamenti locali, solitamente non inferiore a 10 metri cubi per lavoratore).
3. La configurazione degli “spazi separati”
La norma impone la “suddivisione in spazi separati”. Se tali separazioni avvengono tramite pareti fisse (cartongesso o muratura), esse generano autonomi locali sotto il profilo edilizio, i quali devono singolarmente rispettare i requisiti del Regolamento Edilizio Comunale (superfici minime dei vani commerciali). Se avvengono tramite elementi mobili (paraventi, tende), va comunque garantito l’isolamento a tutela della privacy e dell’igiene della prestazione.
Conclusione sul Quesito 2
Il parametro $9 + 6 + 6\dots$ non può essere applicato all’infinito. Il limite massimo di postazioni insediabili in un locale non è dato dal solo computo geometrico dei metri quadri, ma è rigidamente limitato dal punto di rottura in cui l’inserimento di una nuova postazione comprometterebbe i rapporti aeroilluminanti, la larghezza delle vie di fuga, la cubatura d’aria pro capite o l’ergonomia minima della cabina.