Interpretazione dell'art 38 comma 4 del RR 3/2000 in merito al computo della superficie di vendita di merci ingombranti

In merito alla parola “esclusivamente” di cui al comma 4, tenuto conto dell’età del Regolamento Regionale, si chiede se sia possibile vendere merci ingombranti e NON ingombranti , in locali separati, con conteggi diversi, la cui superficie di vendita finale sia inferiore ai 250 mq. Esempio: mercatino dell’usato con vendita di ingombranti e non ingombranti, superficie di vendita dell’ oggettistica circa 200 mq , la restante parte di circa 150 mq sarà dedicata a mobili ingombranti (armadi,librerie,divani, ecc), che sarà da conteggiare ad 1/10 della slp in tal modo la superficie complessiva si configura al di sotto dei 250 mq (200+ 1/10 di 150 = 215 mq).

A parere mio, se l’esercizio è unico (unico titolo abilitativo), il fatto che sia suddiviso in reparti i quali (uno o più) possano essere dedicati a merci ingombranti, non porta all’applicabilità del calcolo riduttivo della SV applicata ai reparti interessati. L’esercizio è unico e al suo interno non è verificabile la condizione della vendita esclusiva. La norma parla di esercizi e non di reparti. In altre parole, potrei affermare che il calcolo della superficie di vendita dell’esercizio dipenderebbe da come dispongo raggruppo la merce al suo interno: metto la mobilia tutta da una parte e quindi quella parte la considero per 1/10