Interpretazione dell'art. 6 del dm 05/07/1975

Salve Simone,

scrivo per un confronto rapido sull’esatta applicazione dell’Articolo 6 del D.M. 5 luglio 1975 e sulla gerarchia degli obblighi che ne derivano.

Dall’esame dell’articolo pongo i seguenti quesiti in “combinato disposto”:

• Il D.M. 1975 deve considerarsi norma nazionale cogente e prevalente su tutto il territorio, o funge da linea guida per i regolamenti edilizi locali?

• Poiché l’obbligo di “aspirazione forzata sui fornelli” è esplicitamente riservato dal secondo comma al solo “posto di cottura annesso al soggiorno”, è corretto dedurre che per la cucina intesa come vano autonomo (primo comma) sia sufficiente un sistema di aspirazione generico (anche di tipo naturale o non forzato, posto non necessariamente sopra il piano cottura, come aperture di aerazione permanenti poste in alto o elettroventilatori), purché garantisca l’allontanamento dei vapori dal locale verso l’esterno?

• Il termine “aspirazione” citato in entrambi i commi presuppone sempre l’allontanamento dell’aria verso l’esterno, rendendo di fatto non conformi le soluzioni a semplice ricircolo (cappe filtranti) prive di condotto di espulsione?

Grazie per il prezioso contributo.

Requisiti Igienico-Sanitari e Cambio di Destinazione d’Uso: Cosa Devono Sapere i Dipendenti Pubblici

CONTENUTO

L’articolo 6 del D.M. 5 luglio 1975 rappresenta una pietra miliare nel panorama normativo italiano riguardante i requisiti igienico-sanitari minimi per gli edifici. Questo decreto stabilisce parametri fondamentali, come le altezze interne e le dimensioni degli ambienti, che devono essere rispettati per garantire la salute e il benessere degli occupanti. La sua applicazione è particolarmente rilevante nel contesto del diritto edilizio, specialmente quando si tratta di cambi di destinazione d’uso e recupero di immobili costruiti prima del 1975.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i limiti dimensionali stabiliti dal decreto sono inderogabili per le nuove costruzioni. Tuttavia, per gli edifici esistenti, la situazione è più complessa. Il D.L. 76/2020, all’articolo 10, ha introdotto una deroga significativa per gli immobili ante 1975 situati in zone A e B, stabilendo che le dimensioni preesistenti siano determinanti per la valutazione della recuperabilità e dell’agibilità, senza dover necessariamente rispettare i parametri del 1975.

Inoltre, per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie, è importante notare che tale mutamento non è soggetto agli obblighi di reperimento di aree per servizi, come previsto dal D.M. 1444/1968, né ai vincoli di parcheggi stabiliti dalla L. 1150/1942. In questo caso, la procedura richiede la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) come titolo necessario.

Un aspetto cruciale da sottolineare è che le misure minime del decreto del 1975 non si applicano agli edifici e alle parti di edifici esistenti, come le unità immobiliari, a meno che non vengano effettuati miglioramenti igienico-sanitari documentati.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’articolo 6 del D.M. 5 luglio 1975 e le sue interpretazioni giurisprudenziali offrono un quadro normativo complesso ma fondamentale per i dipendenti pubblici e i concorsisti. La comprensione di queste norme è essenziale per gestire correttamente le pratiche edilizie e garantire la conformità alle disposizioni vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza approfondita di queste normative è cruciale. Essa non solo facilita la gestione delle pratiche edilizie, ma consente anche di evitare problematiche legali e amministrative. La capacità di interpretare correttamente le deroghe e le applicazioni specifiche per gli immobili esistenti può fare la differenza nella valutazione delle richieste di cambio di destinazione d’uso e nel recupero degli edifici.

PAROLE CHIAVE

D.M. 5 luglio 1975, requisiti igienico-sanitari, cambio di destinazione d’uso, recupero immobili, SCIA, giurisprudenza amministrativa, D.L. 76/2020.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.M. 5 luglio 1975 - Requisiti igienico-sanitari per gli edifici.
  2. D.L. 76/2020 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e innovazione digitale.
  3. D.M. 1444/1968 - Norme per la determinazione dei parametri urbanistici.
  4. L. 1150/1942 - Legge urbanistica.

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L’analisi del D.M. 5 luglio 1975 richiede una distinzione netta tra i requisiti igienico-sanitari (volti alla salubrità) e le norme tecniche di sicurezza (come la UNI 7129 per gli impianti a gas).

Ecco il confronto tecnico e giuridico sui tre punti sollevati:

1. Valore giuridico e gerarchia della norma

Il D.M. 5 luglio 1975 è una norma nazionale cogente di natura regolamentare, emanata in attuazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.).

  • Prevalenza: Funge da requisito minimo inderogabile su tutto il territorio nazionale.
  • Rapporto con i Regolamenti Edilizi (RE): I regolamenti locali possono solo integrare o prevedere requisiti più restrittivi, ma non possono mai derogare in senso peggiorativo alle prescrizioni del decreto. Eventuali norme locali contrastanti sono considerate nulle o disapplicabili in favore della norma nazionale.

2. Aspirazione: Cucina (Vano) vs Posto di cottura (Angolo cottura)

La distinzione che poni tra il primo e il secondo comma è corretta e supportata dalla lettera della norma:

  • Cucina come vano autonomo (1° comma): La norma richiede una “finestra apribile” e un “sistema di aspirazione di fumi e vapori”. Poiché non specifica l’aggettivo “forzata”, è ammissibile un sistema di aspirazione naturale (es. canna fumaria o condotto a tiraggio naturale) o un elettroventilatore non necessariamente posto sopra i fornelli, purché idoneo a garantire l’allontanamento dei vapori e il mantenimento della salubrità del locale.
  • Posto di cottura annesso al soggiorno (2° comma): Qui la norma è più severa e specifica. Richiede esplicitamente un “impianto di aspirazione forzata sui fornelli”. Questo obbligo nasce dalla necessità di captare i fumi alla sorgente per evitare che si diffondano nel locale di soggiorno (che non è un vano tecnico come la cucina).

Nota bene: Sebbene il D.M. 1975 permetta l’aspirazione naturale nel vano cucina, se utilizzi un piano cottura a gas, entra in gioco la norma UNI 7129, che impone requisiti di aerazione (aria per la combustione) e ventilazione (allontanamento prodotti della combustione) molto precisi, spesso rendendo la cappa aspirante (o un sistema meccanico equivalente) la soluzione tecnica di fatto obbligatoria per la conformità dell’impianto.

3. “Aspirazione” vs “Ricircolo” (Cappe filtranti)

Il termine “aspirazione” utilizzato dal legislatore del 1975 presuppone l’espulsione dei fumi verso l’esterno.

  • Incompatibilità del ricircolo: La semplice cappa filtrante (a carboni attivi) che reimmette l’aria nell’ambiente non configura un “sistema di aspirazione” ai sensi del Decreto, poiché non allontana né i prodotti della combustione, né l’umidità (vapore acqueo), limitandosi a trattenere parzialmente i grassi e gli odori.
  • Conseguenza: Per essere a norma con l’Art. 6, il sistema deve avere un condotto di scarico verso l’esterno (cappa aspirante). Le cappe filtranti sono ammesse solo come ausilio estetico o in casi estremamente rari e specifici (es. edifici storici con vincoli assoluti, ma integrati da sistemi di ventilazione meccanica controllata - VMC - che garantiscano il ricambio d’aria calcolato).

Sintesi della gerarchia degli obblighi

Caratteristica Cucina (Vano Autonomo) Angolo Cottura (in Soggiorno)
Finestra Obbligatoria Obbligatoria (nel locale unico)
Tipo Aspirazione Naturale o Forzata Solo Forzata
Posizione Nel locale (anche alta) Sui fornelli
Destinazione Fumi Esterno (obbligatorio) Esterno (obbligatorio)

In conclusione, la tua deduzione è corretta: il vano cucina gode di maggiore flessibilità teorica nel D.M. 1975 rispetto all’angolo cottura, ma in entrambi i casi l’aria deve essere espulsa fuori dall’edificio e non semplicemente filtrata.