Intreccio di competenze e silenzio

A ottobre dello scorso anno l’Ufficio ha rilasciato un provvedimento “scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge”, vale a dire del D.L. 112/2008. Tale ultima norma prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”. Pertanto, sia in caso di indizione della conferenza di servizi sia in caso contrario, sono previste delle forme di silenzio assenso “interno” ma il responsabile del procedimento è tenuto a concludere il procedimento con il rilascio di un provvedimento espresso. Scaduti i termini previsti, è stato emesso un provvedimento unico per l’assenza dei pareri della maggior parte degli Enti preposti. Si è agito correttamente? Inoltre, la ditta ha presentato, al di fuori del portale SUAP, una istanza di permesso a costruire. Non essendo a conoscenza dell’istanza edilizia, il SUAP non avvia alcun procedimento?

  1. Sembra che la procedura sia stata correttamente gestita
  2. quanto al titolo edilizio fuori portale, se procedimento relativo ad impianto produttivo è privo di valore e validità