Introduzione autorizzazione per commercio in particolari aree

buongiorno,
pongo il seguente quesito:
il Comune può con proprio regolamento sul decoro urbano e a seguito di una zonizzazione approvata negli strumenti urbanistici introdurre un regime autorizzativo per l’avvio, trasferimento e subentro di attività economiche specifiche (ad es. commercio al dettaglio di bevande e minimercati ed altri esercizio non specializzasti di alimenti vari)?

Vorrei capire se questo tipo di norma inserita in un regolamento comunale soggiace a quanto previsto dalla Bolkestein che prevede una notifica alla Commissione Europea e quindi prima dovrebbe essere fatta tale notifica.
grazie
Suap

Per il tuo caso citerei l’art. 31, comma 2 del DL 201/2011. Tale comma è stato modificato a fine 2023 con la finalità di dare uno strumento di controllo alle amministrazioni comunali sulle distorsioni che la liberalizzazione può portare in particolari contesti urbani (centri storici delle città d’arte). È chiaro che il comune non può diventare una piccola repubblica (passami la battuta) con norme proprie. La Bolkestein resta e restano gli altri DL del periodo 2011/2012.

A parere mio, non si può sottoporre ad autorizzazione ciò che va in SCIA, il reg. comunale sarebbe inapplicabile. Al più, si possono prevedere dei criteri qualitativi/quantitativi necessari all’avvio di un esercizio commerciale in un determinato luogo (deve essere un intervento amministrativo chirurgico assai motivato e messo in atto nella misura appena necessaria). Si possono prevedere destinazioni d’uso specifiche o tutele per esercizi storici affinché in quel luogo debba restare ciò che c’è. Cerca sul web le varie norme comunai di Roma o di Firenze.

Ecco il comma citato:

Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore

Vedi questa sentenza sul regolamento di Roma:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202316955&nomeFile=202417020_01.html&subDir=Provvedimenti