Inutile e foriero di responsabilità chiamare affidamento diretto ciò che in realtà è una gara – Le Autonomie Inutile e foriero di responsabilità chiamare affidamento diretto ciò che in realtà è una gara – Le Autonomie
Cons. Stato n. 4185/2026: L’affidamento diretto non diventa una gara se la PA richiede preventivi o svolge una minima procedimentalizzazione
CONTENUTO
Il principio fondamentale ribadito dalla giurisprudenza amministrativa riguarda la natura giuridica dell’affidamento diretto nei contratti sotto soglia. Secondo la Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 maggio 2026, n. 4185, l’affidamento diretto non si trasforma in una gara (procedura competitiva) per il solo fatto che la stazione appaltante decida di consultare più operatori economici, richiedere preventivi o adottare una procedimentalizzazione minima.
Il ragionamento espresso dai giudici di Palazzo Spada chiarisce che, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 36/2023, la scelta dell’affidatario rimane un atto altamente discrezionale. La pubblica amministrazione è tenuta a motivare la propria decisione in termini di economicità e rispondenza alle proprie esigenze specifiche, evitando di scivolare in logiche comparative e graduatorie tipiche delle procedure di gara. Tale orientamento conferma quanto già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3287/2021 e dalla sent. n. 503/2024.
Sotto il profilo penale, un’errata qualificazione della procedura o una sua distorsione potrebbe richiamare l’attenzione sull’art. 353-bis c.p., che punisce la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Pertanto, è essenziale che la PA non utilizzi etichette fuorvianti: chiamare “gara” ciò che è un “affidamento diretto” è inutile e potenzialmente foriero di responsabilità.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questo orientamento è la difesa della semplificazione operativa negli appalti sotto soglia. La stazione appaltante può sondare il mercato senza essere vincolata ai rigidi formalismi della gara pubblica, a patto che la scelta finale sia congruamente motivata rispetto al fine pubblico e non simulata.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: deve prestare massima attenzione alla stesura della determina di affidamento. È necessario evitare di strutturare il procedimento come una comparazione competitiva se si sta agendo in regime di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. 36/2023. Una confusione tra i modelli procedurali può generare ricorsi e contestazioni in sede di responsabilità amministrativa o penale (rif. art. 353-bis c.p.).
- Per il Concorsista: il tema ricade nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale conoscere la distinzione tra procedure ordinarie e affidamenti sotto soglia nel nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), collegando l’istituto al principio del risultato e della discrezionalità tecnica della PA.
PAROLE CHIAVE
Affidamento diretto, Contratti sotto soglia, d.lgs. 36/2023, Discrezionalità amministrativa, Richiesta preventivi, Art. 353-bis c.p.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25 maggio 2026, n. 4185: sentenza cardine che esclude la trasformazione dell’affidamento diretto in gara in presenza di preventivi.
- Art. 50 d.lgs. 36/2023: norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia.
- Art. 353-bis c.p.: disposizione del codice penale relativa alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3287/2021: precedente giurisprudenziale sulla natura dell’affidamento diretto.
- Consiglio di Stato, sent. n. 503/2024: ulteriore conferma dell’orientamento sulla procedimentalizzazione minima.

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