Istanza autorizzazione installazione SRB - parere negativo Apart - Preavviso di rigetto art 10 bis L. 241/1990

Buongiorno,
mi trovo in questa situazione:
richiesta di autorizzazione per installazione nuova Stazione Radio Base, indizione conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona con termini dimezzati, Arpat prima richiede integrazioni poi emette preavviso di parere negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge n . 241/1990 in considerazione della specifica efficacia riconosciuta ai sensi dell’art. 87 D.lgs. 259/2003 e smi al parere ARPAT, la società richiedente presenta osservazioni, infine Arpat emette parere negativo.
A questo punto, a conclusione della CDS, il Responsabile Suap deve comunicare all’istante preavviso di diniego all’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 oppure può emettere direttamente l’ atto di diniego?

Se ARPAT fosse stata tenuta fuori dalla CdS allora ci sarebbe potuto stare (anche se tutto dovrebbe passare comunque dal SUAP). Se tenuta dentro la CdS, allora ha fatto un po’ tropo di testa sua anche se l’art. 44 del d.lgs. n.- 259/2003, in effetti, si presta a diverse interpretazioni. Vedi anche certa giurisprudenza come il Consiglio di Stato n. 98/2011

In primo luogo, anche a condividere la tesi di una sorta di automatico parallelismo fra il coinvolgimento procedimentale e la qualità di parte necessaria del processo, nel caso dell’A.R.P.A. difetta in radice la qualificabilità stessa come organo coinvolto in senso proprio nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo comunale di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003: giova richiamare il consolidato – e qui condiviso – orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2436). Vedi anche la sentenza n. 444/2018 che dà continuità a quella del 2011

Quindi, mettendo tutto insieme e valutando il comma 10 dell’art. 44 (art. 87 ante riforma), puoi soprassedere con la seconda comunicazione di preavviso di rigetto. Puoi costruire la motivazione opportuna, constatare che la fase procedimentale c’è già stata e che la mera ripetizione sarebbe irragionevole. Il comma 10 citato dispone in modo esplicito la fattispecie:

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, NON SIA STATO COMUNICATO UN PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O UN PARERE NEGATIVO DA PARTE DELL’ORGANISMO COMPETENTE AD EFFETTUARE I CONTROLLI, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.