Istanza bando ncc e soggetto in possesso dei requisiti professionali

La società x vuole partecipare ad un bando per assegnazione licenza ncc. Nella società X ci sono due soci A e B che hanno medesimo potere di rappresentanza, ma solo A possiede il requisito professionale. L’istanza è obbligato a farla A, in qualità di legale rappresentante e possessore del requisito professionale oppure può farla anche B, indicando come possessore del requisito professionale il soggetto A?

Altro caso: Una costituenda società X, che vuole partecipare ad un bando per assegnazione licenza ncc, può avere come legale rappresentante un soggetto che non ha il requisito professionale e inserire nella domanda come soggetto in possesso dei requisiti professionali un DIPENDENTE non socio?

Grazie

L’inquadramento normativo della materia è disciplinato dalla Legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto pubblico non di linea) e dai singoli regolamenti comunali/regionali che disciplinano i bandi per l’assegnazione delle licenze/autorizzazioni NCC.

Caso 1: Società X esistente, due soci legali rappresentanti (A e B), solo A con requisito professionale

Risposta: L’istanza può essere sottoscritta e presentata sia dal socio A sia dal socio B, ma la prassi amministrativa preferisce la firma del socio A.

  • Perché può firmare B: Entrambi i soci dispongono del medesimo potere di rappresentanza legale. Di conseguenza, B ha piena capacità giuridica di impegnare l’impresa verso la Pubblica Amministrazione e sottoscrivere l’istanza a nome della società, fornendo la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del requisito professionale (iscrizione al Ruolo Conducenti) in capo al socio A.

  • Requisito sostanziale: Per la titolarità o l’assegnazione della licenza NCC in forma societaria, la Legge 21/1992 richiede che il requisito professionale (ovvero l’iscrizione al Ruolo dei Conducenti tenuto dalla CCIAA) sia posseduto da almeno uno dei legali rappresentanti o amministratori. Essendo A legale rappresentante ed iscritto al ruolo, la società possiede pienamente il requisito.

  • Attenzione alle clausole del bando: Sebbene giuridicamente B possa firmare, è sempre opportuno verificare le istruzioni della modulistica del bando comunale. Molti Enti richiedono che le autodichiarazioni sui requisiti professionali siano sottoscritte direttamente dal soggetto che ne è in possesso (A), oppure richiedono la firma congiunta/disgiunta di entrambi i legali rappresentanti.

Caso 2: Costituenda società X, legale rappresentante senza requisito, requisito in capo ad un DIPENDENTE non socio

Risposta: No, di norma non è consentito partecipando al bando o chiedendo il rilascio del titolo.

  • La regola per le società: Nelle società di persone o di capitali, il requisito professionale d’accesso (l’iscrizione al Ruolo dei Conducenti) deve essere posseduto dall’imprenditore, da un socio amministratore o dal legale rappresentante. Un mero dipendente non socio, ancorché iscritto al Ruolo, non può figurare come il soggetto che “conferisce” la qualifica/requisito d’impresa per l’ottenimento dell’autorizzazione.

  • Ruolo del dipendente: I dipendenti assunti con qualifica di autista (e in possesso di iscrizione al Ruolo, Patente e CAP) possono esercitare l’attività di guida dopo che la società si è aggiudicata l’autorizzazione ed è diventata titolare dell’attività (art. 7, Legge 21/1992). Non possono però sostituirsi alla figura organica (amministratore/legale rappresentante) ai fini dell’imputazione del requisito professionale dell’impresa in fase di gara o di rilascio.

  • Soluzione societaria: Per consentire alla costituenda società di beneficiare del requisito, il soggetto in possesso dell’iscrizione al Ruolo deve rivestire la carica di amministratore/legale rappresentante (o essere inserito nella compagine sociale con poteri di rappresentanza) al momento della costituzione formale e della partecipazione al bando.