Istanza ed autorizzazione o.s.p. senza marche da bollo

Buongiorno, c’è un signore che ha fatto istanza per passo carrabile ma non ha allegato le due marche da bollo di € 16,00, non ha intenzione di portarle per applicarle sull’istanza e sull’autorizzazione, ma vuole comunque il segnale di passo carrabile.
Secondo voi posso consegnargli il segnale senza aver regolarizzato con le marche da bollo?
Ringrazio.

Istanza e Autorizzazione OSP senza Marche da Bollo

CONTENUTO

In Italia, la presentazione di istanze e autorizzazioni per Operatori Socio-Pedagogici (OSP) può avvenire senza l’obbligo di apporre marche da bollo, grazie a specifiche disposizioni normative. Questa esenzione è regolata principalmente dal DPR 642/1972, che stabilisce le tariffe per le province, e dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, noto come Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa.

Secondo l’Art. 2 del DPR 642/1972, le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per ottenere diritti pubblici, come le autorizzazioni professionali, sono esenti da bollo. Gli OSP rientrano in questa categoria, essendo considerati titoli abilitativi socio-educativi, come indicato nel DM 249/2010 e nelle Linee Guida del MIUR del 2022.

Inoltre, l’Art. 5 del DPR 445/2000 stabilisce che le autocertificazioni e le istanze sono esenti da bollo se il valore economico dell’istanza è inferiore a 12 euro, soglia stabilita per il 2024, come confermato dalla nota dell’Agenzia delle Entrate. La Circolare MEF 15/E/2014 ribadisce che i procedimenti abilitativi non soggetti a corrispettivi non richiedono l’apposizione di marche da bollo.

La procedura per la presentazione dell’istanza prevede l’invio tramite PEC o portale della Pubblica Amministrazione, accompagnata da autocertificazione. Non è necessario il bollo se il valore dell’istanza è nullo, ossia se non comporta una concessione economica. Le Regioni e le Province, come nel caso della Lombardia con la DGR 2023, possono stabilire ulteriori esenzioni.

CONCLUSIONI

L’esenzione dall’obbligo di marche da bollo per le istanze e autorizzazioni OSP rappresenta un importante semplificazione burocratica, facilitando l’accesso ai servizi e alle professioni nel settore socio-educativo. È fondamentale che i dipendenti pubblici e i concorsisti siano a conoscenza di queste disposizioni per evitare errori nella presentazione delle domande.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative riguardanti le esenzioni da bollo è cruciale per garantire una corretta gestione delle pratiche amministrative. Essere informati su queste disposizioni consente di snellire i processi e migliorare l’efficienza del servizio pubblico.

PAROLE CHIAVE

Istanze, Autorizzazione, Operatori Socio-Pedagogici, Marche da Bollo, Esenzione, DPR 642/1972, DPR 445/2000, Autocertificazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • DPR 642/1972 - Tariffe delle province
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico sulla documentazione amministrativa
  • DM 249/2010 - Norme per la formazione degli operatori socio-educativi
  • Linee Guida MIUR 2022
  • Circolare MEF 15/E/2014 - Esenzione da bollo per procedimenti abilitativi
  • Nota dell’Agenzia delle Entrate - Soglia di esenzione bollo 2024

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specifico che per O.S.P. intendo occupazione suolo pubblico o, in altro caso, sempre a titolo di esempio rilascio passo carrabile

L’istanza priva di marca da bollo deve essere comunque accettata. La P.A. non può rifiutare un’istanza gravata dalla sola omissione dell’imposta di bollo, ovvero non assumere la stessa come presupposto per l’emissione dei propri provvedimenti. Però entro 30 giorni deve inviarne copia all’Agenzia delle Entrate, che provvederà alla sanzione/regolarizzazione.
Vedi art. 156 D.L.vo 123/2025:

"1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 157 e 158, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’articolo 162, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione, invece, è necessario che la P.A. competente provveda in via preliminare ad acquisire dall’utente il contributo dovuto. Ciò consente al funzionario/dirigente che sottoscrive l’autorizzazione di non incorrere nell’obbligazione solidale al pagamento delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 159 del D.L.vo 123/2025.

E’ ovvio che la consegna del cartello è subordinata al rilascio dell’autorizzazione. Quindi vale il discorso di cui sopra.

Grazie per la gent.ma risposta Marco. Il problema è che l’istanza di passo carrabile è stata presentata 5 anni fa e solo ieri la persona si è presentata per ritirare autorizzazione e segnale di passo carrabile. Posso trasmetterla ugualmente all’Agenzia delle Entrate? Cosa mi suggerisci?

Mi sembra tutto un po’ assurdo: un tizio presenta un’istanza per passo carrabile 5 anni fa (priva dell’imposta di bollo), per 5 anni la pratica dorme nel cassetto e dopo 5 anni lo stesso tizio si ripresenta a chiedere la consegna del cartello?
Potreste segnalare ora l’istanza priva di marca da bollo all’Agenzia delle Entrate (ma non ho idea di quali sarebbero le conseguenze…) e poi procedere con il rilascio dell’autorizzazione (e quindi del cartello) previa acquisizione della marca da bollo dovuta per l’autorizzazione.
Mi sembra chiaro, però, che in ogni caso la P.A. è stata negligente e sarebbe tenuta al risarcimento dell’eventuale danno ingiusto cagionato all’utente in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento (art. 2-bis della legge 241/90).

Grazie Marco. E’ stata la persona, invitata più volte con PEC a ritirare l’autorizzazione a recarsi in ufficio, ma vivendo all’estero non si presentava

Art.4 c.13 DPR 160/2010.
Artt.19, 21, 22, 24, 25 e 31 DPR 642/1972 nella versione ancora applicabile sino al 31.12.2026