Istituzione commissione comunale pubblico spettacolo

Buongiorno.

In merito all’istituzione della commissione comunale volevamo un chiarimento in merito alla nomina dei componenti comunali, quindi sindaco, dirigente /responsabile ufficio tecnico e comandante polizia municipale ; in particolare per quest’ultimo, se non c’è un comandante ma solo un responsabile amministrativo (Cat D) si possono nominare i singoli vigili anche se sono istruttori cat C e non hanno una posizione organizzativa e particolari responsabilità ?
grazie

Saluti

Istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV)

CONTENUTO

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV) è un organo fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di intrattenimento e nei grandi eventi pubblici. La sua istituzione è disciplinata dall’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. La CCV ha il compito di esprimere pareri sulla sicurezza dei locali e degli eventi che prevedono un numero di spettatori significativo, contribuendo così a prevenire incidenti e garantire la tutela della salute pubblica.

In particolare, la CCV è competente per i locali con capienza superiore a 200 e inferiore a 1.300 posti per cinematografi e teatri, e per quelli con capienza inferiore a 5.000 spettatori per altri tipi di eventi. Per i locali con capienza inferiore a 200 persone, è sufficiente una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato. Per eventi che superano i 5.000 spettatori, la competenza passa a livello provinciale.

Le principali funzioni della CCV includono la verifica della sicurezza statica dei locali, la conformità alle normative antincendio e la valutazione degli impianti. Queste attività sono essenziali per garantire che i luoghi di pubblico spettacolo siano sicuri e conformi alle normative vigenti.

CONCLUSIONI

La Commissione Comunale di Vigilanza rappresenta un elemento cruciale per la sicurezza pubblica, specialmente in un contesto in cui gli eventi di massa sono sempre più frequenti. La sua attività non solo tutela i cittadini, ma contribuisce anche a promuovere un’immagine positiva delle manifestazioni pubbliche, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento della comunità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere il funzionamento della CCV è fondamentale, poiché la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo è una delle responsabilità che possono ricadere su di loro. È importante essere a conoscenza delle normative e delle procedure da seguire per garantire che gli eventi si svolgano in sicurezza e nel rispetto delle leggi. Inoltre, la conoscenza della CCV può rappresentare un valore aggiunto in fase di selezione per posizioni legate alla gestione della sicurezza pubblica.

PAROLE CHIAVE

Commissione Comunale di Vigilanza, sicurezza, pubblico spettacolo, T.U.L.P.S., capienza, eventi, normativa, dipendenti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
  2. Regolamento Comunale di Dueville
  3. Regolamento Comunale di Budoni (2014)
  4. Normativa antincendio (D.M. 10 marzo 1998)
  5. Legge 7 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni in materia di sicurezza degli spettacoli.

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È chiaro che il dirigente può essere inteso come il facente funzioni dirigenziali. Il Sindaco nominerà colui che ricopre la posizione organizzativa maggiore

Quindi l’istruttore di vigilanza non ha “titolo” a far parte della commissione ?

A mio parere ha titolo. Potrebbe essere delegato dal dirigente nominato nella commissione.

L’art. 141-bis del Regolamento TULPS prevede, tra i componenti della CCV, anche il comandante del Corpo di polizia municipale o un suo delegato.
In teoria, quindi, potrebbe essere delegato anche un semplice agente istruttore di cat. C.

Il grosso problema è quello della competenza, dell’idoneità e dell’esperienza del soggetto che viene delegato…

Ricordiamo che nel diritto penale e nel diritto civile esiste il principio della “culpa in eligendo” (cioè la “colpa nella scelta”), che è la responsabilità colposa di colui che - in caso di violazioni di norme, danni o incidenti vari - ha delegato le sue responsabilità ad un subalterno privo della formazione professionale necessaria a ricoprire quell’incarico.