Istituzione di una nuova posizione organizzativa e trattamento economico: chiarimenti

Corte dei Conti Marche: gli enti locali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, possono istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni

Con deliberazione 22/2022, la Corte dei Conti Marche si è espressa in merito alla possibilità di finanziamento delle posizioni organizzative, nel rispetto del limite del salario accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e in particolare, in relazione alla possibilità per un ente di istituire una nuova posizione organizzativa, evidenziano che si ritiene impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, comma 2 cit. senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Nel caso di nuove assunzioni, il legislatore, con l’art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018. Ne consegue, nei Comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all’anno 2018, la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative (al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale, non ne è prevista la diminuzione)” (Pareri: Sez. reg. controllo della Lombardia n. 95/2020; sez. contr. Veneto n 104/2020; sez contr. Campania n 97/2020).