Istituzione farmacia

Buongiorno,
l’amministrazione comunale vuole effettuare la revisione della pinta organica e istituire la seconda farmacia .
Il mio dubbio è se devo farla con una delibera di giunta o consiglio, ho trovato pareri discordanti .
Grazie

Per quanto anche io direi CONSIGLIO dato che trattasi di pianificazione, la giurisprudenza ha virato la competenza verso la GIUNTA. Vedi, ad esempio, il CdS 1828/2014 che rigurda, fra le altre cose, proprio la questione di specie:
…6.3. Occorre quindi esaminare il capo della sentenza che ha ritenuto competente in materia il Consiglio Comunale anziché la Giunta Comunale.
Orbene, la Sezione non può non uniformarsi all’ormai prevalente orientamento espresso in particolare proprio da questo Collegio (cfr., da ultimo, citata n. 4669/2013 e la n. 4257/2013), alla quale si fa richiamo anche per esigenze di economia processuale e che individua invece nella Giunta l’organo comunale deputato all’adozione del provvedimento de quo.

Vedi altro CdS 4667/2013:
… 7. Sotto il profilo procedurale, la ricorrente deduce che il provvedimento è viziato da incompetenza, in quanto è stato deliberato dalla Giunta comunale, mentre era di competenza del Consiglio.

A questo proposito si osserva che il decreto legge n. 1/2012 si riferisce all’amministrazione comunale senza precisare l’organo. In questa situazione appare ragionevole richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la disciplina previgente, e in particolare sotto la legge n. 475/1968. Quest’ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale. Con l’entrata in vigore della legge n. 142/1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione). Le innovazioni del decreto legge n. 1/2012 non toccano questo aspetto. E’ noto che anche con la disciplina anteriore era quello comunale il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale.

Pertanto, se con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta e non del Consiglio comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente.

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