Iter Installazione Colonnine Ricarica PNRR (Art. 57, c. 14-bis, D.L. 76/2020) - Dubbi Procedurali

Buongiorno a tutti,
stiamo gestendo una richiesta relativa all’installazione di colonnine di ricarica su suolo pubblico, a seguito della vincita del bando PNRR – Investimento 4.3.

L’operatore ha presentato domanda di concessione per occupazione suolo pubblico per lavori edili, allegando:

  • Relazione con indicazione della vincita del bando e finalità della richiesta (ottenere autorizzazione alla costruzione + occupazione temporanea/permanente del suolo);
  • Progetto tecnico (inquadramento, planimetria, foto ante/post operam, tracciati e scavi);
  • Dichiarazione assenza vincoli paesaggistici/ambientali.

Siamo però incerti sull’iter completo, anche se riteniamo che la base normativa sia l’art. 57, comma 14-bis del DL 76/2020, e che si debba procedere tramite Conferenza dei Servizi, in assenza di vincoli e con termine massimo di 30 gg per evitare silenzio-assenso.

Secondo noi mancano documenti fondamentali:

  • Relazione tecnica sulle caratteristiche delle infrastrutture di ricarica;
  • Copia della richiesta di connessione (o modifica) alla rete elettrica.

Questi sembrano essere necessari in base a varie fonti, tra cui anche il DM MIT 3/8/2017 n. 8090, pur se superato.

Una volta integrati i documenti, pensiamo di procedere con CdS per acquisire tutti gli assensi, e poi il Comune dovrebbe rilasciare:

  1. Autorizzazione alla costruzione;
  2. Autorizzazione all’occupazione suolo pubblico (temporanea/permanente);
  3. Un provvedimento separato (illimitato) intestato al gestore della rete per le opere di connessione.

Infine, l’operatore dovrebbe fare nuova richiesta per la concessione precaria per le attività di scavo su aree demaniali per avviare il cantiere

l’iter descritto vi risulta corretto? State seguendo un procedimento analogo? Avete indicazioni diverse da condividere?

Grazie mille in anticipo!

È un procedimento unico di natura mista (concessione + autorizzazione) come avviene, ad esempio per l’art. 49 del codice delle comunicazioni elettroniche (scavi per la fibra ottica). Qua stiamo parlando di infrastruttura di ricarica, definita dal d.lgs. n. 257/2016, come: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l’infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche

La domanda è unica e il relativo provvedimento dell’ente proprietario della strada è unico e assorbe anche la valenza edilizia. Se c’è anche una procedura paesaggistica e/o monumentale, questa si porta dentro alla conferenza di servizi. Io non farei integrare, si sa che la domanda vale anche come domanda di concessione. Sugli allegati tecnici la legge non detta specificazioni. Qua c’è più discrezionalità.

Ogni volta che opera in un sito, è già (in teoria) concessionato. Farà richiesta di ordinanza per la regolazione del traffico al fine della effettiva manomissione. Qua è da gestire con le prescrizioni da inserire nel titolo unico.

E’ chiaro, poi, che la norma lascia ampi spazi interpretativi. Devi tenere a mente che i principi impongono di agire nel modo più semplice e veloce. Questo al netto delle convenzioni propedeutiche fra comune e gestore della rete

Il DL 19/2024, all’art. 12, aggiunge:

comma 16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”, del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell’ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all’amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.

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