Itinerante-cambio residenza

Buongiorno, un itinerante (autorizzazione tipo B) si è trasferito nel nostro Comune. Chiediamo cortesemente se e quali adempimenti sono necessari.
Grazie
Buona giornata
Eleonora

Da vedere in base alla legge regionale.
Tuttavia, i principi che si erano affermati con il d.lgs. n. 59/2010 volevano che l’abilitazione al commercio itinerante fosse di competenza del comune dove il soggetto avviasse l’attività a prescindere dalla residenza o dalla sede legale. Alla luce di questo, ti dico nessun adempimento, può cambiare la residenza o la sede legale quante volete viole ma l’autorizzazione resta quella.
Da dire che dovrebbe essere una SCIA. Il fatto che resti, in alcune regioni, un’autorizzazione è proprio contro l’art. 19 della legge 241/90 ma tant’è

Se con la residenza l’imprenditore cambia anche la sede legale dovrebbe comunicarlo al Comune e alla Camera di Commercio . Nel portale ‘impresainungiorno’ c’e’ la comunicazione specifica . Ho scritto ‘dovrebbe’ perche’ in realtà sono pochi quelli che la fanno. Nel quesito non è specificato ma se l’ambulante è del settore alimentare e la nuova residenza coincide con la sede legale deve fare la notifica sanitaria.

queste comunicazioni dipendono dalla LR sul commercio. Le comunicazioni in CCIAA sono un’altra cosa.

Concordo con Mario.

In Lombardia, dove non ci facciamo mancare nulla, la l.r. prevede che "In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.
Quindi non solo ancora autorizzazione… ma pure aggiornamento per cambiamento dati anagrafici…

Non mi risulta invece la necessità di aggiornamento della notifica sanitaria (anche perché non è una casistica prevista dalla modulistica unificata).

Al di là di tutto nel 2023 parlare ancora di comunicazione di modifica della sede legale non ha più senso a mio avviso, almeno al SUAP. Ciò che rileva è l’indirizzo PEC dell’impresa. La sede legale rileva solo in assenza della PEC, per la notifica cartacea.

Non so da dove scrive @eleonorapra. In Veneto se un ambulante del settore alimentare cambia sede legale deve fare una nuova notifica sanitaria perché l’ausl, per eventuali controlli del mezzo, può recarsi anche nel luogo ove è stazionato e questo per disposizioni regionali. Se in Lombardia e in Toscana non è previsto meglio per gli ambulanti.

La sede legale non è necessariamente anche rimessa del mezzo…
Non credo che l’AUSL sia interessata ad andare dal commercialista se l’impresa elegge lì la propria sede legale… tuttavia lo prevede una norma regionale…

La sede legale è sempre verificabile tramite una visura camerale: per il principio dell’once only

La disposizione regionale è del 2020 ed è stata fortemente voluta anche dalle AUSL . I controlli li fanno presso la sede in cui il mezzo è stazionato (per il settore alimentare ho sempre precisato) che difficilmente è presso la sede del commercialista.

Grazie per le risposte. Scrivo dalla Regione Emilia Romagna.