la Polizia Locale ha elevato Verbale di Violazione a carico di un commerciante ambulante che da oltre vent’anni in maniera del tutto saltuaria (quattro volte l’anno e per non più di tre giorni per volta) regolarmente comunicata al SUAP ed in regola con il pagamento del suolo pubblico, occupa la medesima postazione. Nelle motivazioni del verbale viene contestata la violazione del C.D.S. art.20 comma 1 e 4, in una area che comunque dal oltre un trentennio, ospita il mercato settimanale. Il commerciante è fortemente orientato a chiedere l’archiviazione in autotutela del verbale elevato dalla Polizia Locale.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per comprendere la situazione descritta, è importante partire dalla teoria generale del diritto relativa all’occupazione di suolo pubblico e alla regolamentazione del commercio ambulante, per poi analizzare la specifica normativa applicabile.
Teoria Generale del Diritto e Normativa di Riferimento:
L’occupazione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è regolamentata da diverse norme, tra cui il Codice della Strada (C.d.S.) e la normativa locale relativa al commercio ambulante. L’art. 20 del C.d.S. disciplina l’occupazione di suolo pubblico, stabilendo i casi in cui è consentita e le modalità di autorizzazione.
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): L’art. 20 comma 1 e 4 regola l’occupazione di suolo pubblico, prevedendo che ogni occupazione debba essere autorizzata dall’ente proprietario o gestore della strada, nel rispetto delle norme e dei regolamenti locali.
- Normativa Locale sul Commercio Ambulante: Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico per fini commerciali, come nel caso del commercio ambulante, sono regolate anche da normative locali, che possono prevedere specifiche disposizioni per l’assegnazione delle postazioni e per la regolarità delle occupazioni temporanee.
Esempio Concreto:
Nel caso specifico, il commerciante ambulante occupa saltuariamente una postazione per la vendita, comunicando regolarmente al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e pagando il canone per l’occupazione di suolo pubblico. La contestazione sembra derivare da una presunta violazione dell’art. 20 del C.d.S., nonostante l’area sia tradizionalmente destinata al mercato settimanale.
Conclusione Sintetica:
Per contestare il verbale e richiedere l’archiviazione in autotutela, il commerciante dovrebbe fornire documentazione che attesti la regolarità delle comunicazioni al SUAP, il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico e, se possibile, evidenziare la consuetudine pluriennale dell’occupazione dell’area per fini commerciali. Potrebbe essere utile anche verificare se esistono regolamenti locali o disposizioni specifiche che legittimino la sua attività in quella specifica area.
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Bibliografia:
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), art. 20: Testo Unico della Strada
- Normativa locale sul commercio ambulante: Per approfondimenti, è necessario consultare la normativa specifica del comune o della regione di interesse.
Non è per difendere l’operato dalla polizia locale, ma la cosa mi sembra strana…
Come noto, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto in due modi:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante, cioè con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare a terra merci e/o attrezzature, ecc. ecc.
Nel vostro caso, come avevate inquadrato la situazione di un ambulante che, al di fuori dei giorni di mercato e a seguito di semplice comunicazione al Suap, occupa la medesima postazione nell’area di mercato per "quattro volte l’anno e per non più di tre giorni per volta” ?