Itinerante non più iscritto in Camera di Commercio

Buongiorno,
facendo dei controlli sugli itineranti che erano abilitati ad esercitare in base ad autorizzazioni (non SCIA) abbiamo riscontrato dei casi in cui pur essendo la ditta in regola con il Durc, tuttavia risultano cancellati dalla Camera di Commercio o iscritti come ditta inattiva.
Mi chiedevo la procedura regolare da seguire: applicare anche a questi casi l’art. 127 della l.r.t. 62/2018 che prevede la decadenza del titolo abilitativo qualora il titolare non risulti iscritto in Camera di Commercio come impresa attiva, previa comunicazione di avvio di procedimento assegnando un termine di 30 giorni per comunicare l’eventuale nuova iscrizione al Registro Imprese.
Grazie per la risposta

Il problema è venuto fuori nel 2020 con i controversi rinnovi anti-Bolkestein. Fra i requisiti per il rinnovo automatico in capo al proprietario di azienda, il comune doveva verificare che queste fosse risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva.

La LR citata aveva ratifica da tempo la questione. Vedi l’art. 35, comma 2 relativamente ai rinnovi e vedi, appunto, l’art. 127, comma 1, lett. c-bis) che pone la condizione come necessaria ai fini, non solo del rinnovo, ma della validità del titolo abilitativo. La disposizione dell’art. 127 è slegata da altre condizioni temporali o incidentali e, quindi, sempre applicabile. In conclusione, è il comune che, organizzando controlli periodici a campione o a tappeto, determina quanto questa condizione di validità del titolo abilitativo sia più o meno rilevante.

Ad uso di tutti i lettori, la disposizione recita:

Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera:

[…]

Qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l’attività per l’esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività

Va da sé che il soggetto titolare effettivamente esercente non cada mai nelle scure della disposizione.
Chi esercita davvero è un’impresa attiva. I casi in cui non è così sono frutto di situazioni molto particolari (per usare un eufemismo) su cui è bene intervenire.

Il problema riguarda (come per i rinnovi) i titolari che hanno dato in gestione l’attività. La procedura che hai descritto sta in piedi. Sicuramente è necessaria una comunicazione di avvio procedimento e la concessione di un congruo termine al fine di fornire una risposta o, addirittura, al fine di riacquisire le prerogative richieste (mutando le logiche DURC: posso attendere un po’ la regolarizzazione prima della decadenza). Io sarei magnanimo dato che la norma appare sicuramente un po’ troppo invasiva nel diritto di proprietà del privato che, invece, lo porterebbe a disporre liberamente della sua azienda. D’altra parte, l’impresa individuale che affitta l’unico ramo d’azienda, gioco forza, perde la qualifica in CCIAA. Un conto è mettere un freno alla speculazione (questa la ratio legale) e un conto è negare a un soggetto che ha lavorato un via di affittare la sua azienda e goderne ancora i frutti

Rammenta la sentenza del CdS n. 6750/2023 (pertinente anche nel tuo caso) : se tizio ha dato in affitto la sua azienda il requisito di impresa attiva va individuato genericamente e non limitatamente al commercio su AAPP (es. potrebbe essere attivo nel commercio in sede fissa).