KM ZERO: LEGGE 17 maggio 2022, n. 61 - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari

LEGGE 17 maggio 2022, n. 61

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera
corta. (22G00070)
(GU n.135 del 11-6-2022)
Vigente al: 26-6-2022

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La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                          Promulga 

la seguente legge:
Art. 1

                          Finalita' 
  1. La presente legge e’ volta a valorizzare e a promuovere la
    domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro
    zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo
    e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata
    informazione sulla loro origine e sulle loro specificita’.

  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono
    adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la
    valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma

  3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
    umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
    e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica.
    Art. 2

                        Definizioni 
    
  4. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono
    per:
    a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti
    dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui
    all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i
    prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n.
    178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
    provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
    prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una
    distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di
    vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di
    vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui
    al comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di
    cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito
    dall’articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della
    pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari,
    provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a
    70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo
    del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma
    1 dell’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50
    del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli
    uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
    sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze
    di pesca tenuti presso le province competenti;
    b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da
    filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti
    caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero
    composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o
    associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
    Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati
    intermediari.
    Art. 3

       Misure per favorire l'incontro tra produttori 
          e gestori della ristorazione collettiva 
    
  5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure
    per favorire l’incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui
    all’articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della
    ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono
    all’attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica.
    Art. 4

Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta.

  1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli
    imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque
    interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita
    diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2,
    comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area
    destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti
    di sbarco.

  2. I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui
    all’articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare
    agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di
    aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari
    a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi
    spazi all’interno dell’area destinata al mercato. E’ fatta salva, in
    ogni caso, la possibilita’ per gli imprenditori agricoli di
    realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai
    sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
    non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge
    n. 154 del 2016, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in
    materia di igiene e sanita’.

  3. Le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di
    rappresentanza del commercio e della grande distribuzione
    organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi
    della grande distribuzione commerciale, la destinazione di
    particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a
    chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
    Art. 5

          Istituzione del logo «chilometro zero» 
                e del logo «filiera corta» 
    
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
    forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero»
    e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono
    stabilite le condizioni e le modalita’ di attribuzione dei loghi. Il
    medesimo decreto definisce altresi’ le modalita’ di verifica e di
    attestazione della provenienza dall’ambito territoriale dei prodotti
    agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
    b), nonche’ gli adempimenti relativi alla tracciabilita’ e alle
    modalita’ con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
    All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.

  5. Il logo e’ esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati,
    negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione
    ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto
    in evidenza all’interno dei locali, anche della grande distribuzione,
    ed e’ pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o
    distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui
    all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

  6. Il logo non puo’ essere apposto sui prodotti, sulle loro
    confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
    Art. 6

Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera
corta nella ristorazione collettiva.

  1. Il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici,
    di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ sostituito
    dal seguente:
    «1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono
    aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La
    valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli
    aspetti relativi a fattori quali la qualita’ dei prodotti alimentari
    con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
    tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione
    geografica tipica. Tiene altresi’ conto del rispetto delle
    disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri
    ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente
    codice, della qualita’ della formazione degli operatori e della
    provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. Sono
    fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater,
    del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche’ quelle di
    cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».
    Art. 7

                         Sanzioni 
    
  2. Chiunque utilizza le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o
    utilizza i loghi di cui all’articolo 5, in assenza dei requisiti di
    cui all’articolo 2, nell’etichettatura, nella pubblicita’, nella
    presentazione e nei documenti commerciali e’ soggetto alla sanzione
    amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a
    9.500 euro.

  3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
    esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni di cui al
    comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma.

  4. I proventi derivanti dall’attivita’ sanzionatoria di cui al
    comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

  5. Resta ferma, per le attivita’ di controllo e accertamento delle
    infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti
    della pesca e dell’acquacoltura, la competenza del Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale
    del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto
    dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  6. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma
    4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione
    dell’entrata.
    Art. 8

        Abrogazione, disposizioni di coordinamento 
                e clausola di salvaguardia 
    
  7. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158,
    e’ abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all’articolo 11,
    comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai
    prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come
    definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente
    legge.

  8. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
    di attuazione.

  9. E’ facolta’ delle regioni a statuto speciale e delle Province
    autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche
    riconosciute istituire i loghi di cui all’articolo 5 in forma
    bilingue.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 17 maggio 2022

                        MATTARELLA 
    
                           Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                           ministri

Allego un primo commento alla legge:
Omiavis_Legge_61-22_20220615.pdf (150,5 KB)