LEGGE 17 maggio 2022, n. 61
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera
corta. (22G00070)
(GU n.135 del 11-6-2022)
Vigente al: 26-6-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
-
La presente legge e’ volta a valorizzare e a promuovere la
domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro
zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo
e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata
informazione sulla loro origine e sulle loro specificita’. -
Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono
adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la
valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma -
All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2Definizioni
-
Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono
per:
a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti
dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, di cui
all’allegato I al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e i
prodotti alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una
distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui
al comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della
pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari,
provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a
70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo
del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma
1 dell’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze
di pesca tenuti presso le province competenti;
b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da
filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti
caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero
composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o
associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati
intermediari.
Art. 3Misure per favorire l'incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva
-
Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure
per favorire l’incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui
all’articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della
ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 4
Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di
quelli provenienti da filiera corta.
-
I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli
imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque
interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita
diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area
destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti
di sbarco. -
I comuni, nel caso di apertura di mercati agricoli di cui
all’articolo 22 della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono riservare
agli imprenditori agricoli, singoli o associati in diverse forme di
aggregazione, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari
a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi
spazi all’interno dell’area destinata al mercato. E’ fatta salva, in
ogni caso, la possibilita’ per gli imprenditori agricoli di
realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
non riconducibili a quelle di cui al citato articolo 22 della legge
n. 154 del 2016, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in
materia di igiene e sanita’. -
Le regioni e gli enti, locali, d’intesa con le associazioni di
rappresentanza del commercio e della grande distribuzione
organizzata, possono favorire, all’interno dei locali degli esercizi
della grande distribuzione commerciale, la destinazione di
particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Art. 5Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta»
-
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero»
e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono
stabilite le condizioni e le modalita’ di attribuzione dei loghi. Il
medesimo decreto definisce altresi’ le modalita’ di verifica e di
attestazione della provenienza dall’ambito territoriale dei prodotti
agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), nonche’ gli adempimenti relativi alla tracciabilita’ e alle
modalita’ con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. -
Il logo e’ esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati,
negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione
ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto
in evidenza all’interno dei locali, anche della grande distribuzione,
ed e’ pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o
distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). -
Il logo non puo’ essere apposto sui prodotti, sulle loro
confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
Art. 6
Promozione dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera
corta nella ristorazione collettiva.
-
Il comma 1 dell’articolo 144 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e’ sostituito
dal seguente:
«1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La
valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli
aspetti relativi a fattori quali la qualita’ dei prodotti alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione
geografica tipica. Tiene altresi’ conto del rispetto delle
disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri
ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del presente
codice, della qualita’ della formazione degli operatori e della
provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche’ quelle di
cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141».
Art. 7Sanzioni
-
Chiunque utilizza le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), in maniera non conforme alla presente legge o
utilizza i loghi di cui all’articolo 5, in assenza dei requisiti di
cui all’articolo 2, nell’etichettatura, nella pubblicita’, nella
presentazione e nei documenti commerciali e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a
9.500 euro. -
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni di cui al
comma 1 e irrogano le sanzioni di cui al medesimo comma. -
I proventi derivanti dall’attivita’ sanzionatoria di cui al
comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. -
Resta ferma, per le attivita’ di controllo e accertamento delle
infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si avvale
del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto
dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. -
I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del comma
4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione
dell’entrata.
Art. 8Abrogazione, disposizioni di coordinamento e clausola di salvaguardia
-
Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158,
e’ abrogato. Tutti i richiami ai prodotti di cui all’articolo 11,
comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, si intendono riferiti ai
prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta come
definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della presente
legge. -
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione. -
E’ facolta’ delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche
riconosciute istituire i loghi di cui all’articolo 5 in forma
bilingue.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 17 maggio 2022MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri