L. 170/2023 - Codice dei contratti pubblici: MODIFICA agli articoli 16 e 73 (2/12/2023)
Art. 16. (Conflitto di interessi)
- Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
(L’articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023. n. 170 al comma 1 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva»).
Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)
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4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.
(L’articolo 15-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023,n. 170 ha modificato il termine «dieci giorni» in «trenta giorni»).