L. 241.90 art 20 co. 5

Buonasera, le chiedo chiarimento sull’applicazione del preavviso di rigetto rispetto al silenzio assenso?
Grazie

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Sono due istituti INCONCILIABILI … se si forma il silenzio assenso per definizione l’amministrazione è stata inerte.
Se l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto sospende i termini del procedimento.

Ovviamente, dopo il preavviso RIPRENDONO i termini e quindi si può ben formare il silenzio assenso.

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Grazie Tania, interessante questa domanda, e grazie Dr Chiarelli, quindi, nel corso del procedimento può intervenire il preavviso di rigetto art 10 bis ma prescinde dall’esito finale del procedimento stesso per cui può formarsi, laddove previsto, il silenzio assenso per inerzia “successiva” della P.A.? Se ho inteso bene.

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Certo. Il preavviso di rigetto si applica a prescindere se quel procedimento sia sottoposto a silenzio-assenso o meno.
La procedura di cui all’art. 10-bis comporta la sospensione del termine (non l’interruzione) che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentarle. Se siamo in ambito di procedimento al quale si applica il silenzio-assenso, una volta ripartito il conto alla rovescia e arrivati a fine tempo massimo, senza che la PA sia espressa in modo definitivo, matura l’assenso tacito.

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