Perché, nell’ambito della L. 241/90, esiste un soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (art.2 com. 9-bis e 9-ter) quando grazie all’istituto del silenzio assenso (art. 20) l’inerzia equivale al provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide?
Grazie
Marialuisa Garfagnini
Non a tutti i procedimenti si applica il silenzio-assenso. Vedi, proprio, l’art. 20 citato