L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario. - Giurisprudenzappalti L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario. - Giurisprudenzappalti
Cons. Stato n. 5249/2015: le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare d’appalto e impiegare personale volontario
CONTENUTO
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 5249/2015, pubblicata il 17 novembre 2015, affronta il tema della partecipazione degli enti del terzo settore alle procedure di evidenza pubblica. Il principio cardine stabilito dai giudici amministrativi è la piena ammissibilità delle associazioni di volontariato alle gare d’appalto, sancendo un importante corollario logico: se un’associazione è legittimata a concorrere, deve esserle riconosciuta anche la possibilità di impiegare personale volontario nell’esecuzione del servizio aggiudicato.
Secondo la sentenza, la natura di ente senza scopo di lucro e la mancata iscrizione alla Camera di Commercio non costituiscono impedimenti alla partecipazione. Il ragionamento del Consiglio di Stato si articola su tre punti fondamentali:
- Legittimità del ribasso: la possibilità per le associazioni di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori rispetto agli operatori economici tradizionali, grazie all’apporto gratuito dei volontari, non configura un’alterazione anomala del mercato. Tale vantaggio competitivo è considerato una pratica legittima e non ostativa.
- Attività economica marginale: viene riconosciuta alle associazioni di volontariato e alle ONLUS la capacità di svolgere attività economiche, seppur marginali, partecipando a pieno titolo alle gare.
- Coerenza con i bandi: l’impiego di volontari è ritenuto coerente con la lex specialis, a condizione che operino a titolo gratuito e l’attività non entri in contrasto diretto con il mercato regolato.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiude il contenzioso sulla soggettività giuridica delle associazioni di volontariato nel settore dei contratti pubblici. L’effetto pratico è la rimozione di barriere d’accesso per gli enti non profit, garantendo che l’efficienza economica derivante dal volontariato sia messa a disposizione della Pubblica Amministrazione senza che ciò sia interpretato come una distorsione della concorrenza.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: in fase di valutazione delle offerte e di verifica dell’anomalia, il RUP e la commissione giudicatrice non devono escludere o penalizzare automaticamente un’associazione di volontariato solo perché i costi del personale sono abbattuti dal ricorso ai volontari. È necessario valutare la sostenibilità dell’offerta basandosi sulla specifica struttura dei costi dell’ente non profit, evitando di applicare parametri standard validi solo per le imprese profit.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici) e del Diritto Civile (Enti del Terzo Settore). È un collegamento fondamentale per discutere il principio di concorrenza orizzontale e la parità di trattamento tra operatori economici e soggetti del privato sociale, nonché per approfondire i requisiti di partecipazione alle gare.
PAROLE CHIAVE
Associazioni di volontariato, Appalti pubblici, Personale volontario, Consiglio di Stato, Concorrenza, ONLUS, Ribasso prezzi.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza Consiglio di Stato n. 5249 del 17 novembre 2015: Pronuncia che legittima la partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare d’appalto e l’uso di personale non retribuito nel servizio.
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