L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario. - Giurisprudenzappalti https://share.google/gsHNynbOJcnXyq63Q

L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario. - Giurisprudenzappalti L’ammissione delle associazioni di volontariato alle gare implica, quale logico corollario, la possibilità di impiegare nel servizio anche personale volontario. - Giurisprudenzappalti

Cons. Stato n. 5249/2015: le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare d’appalto e impiegare personale volontario

CONTENUTO

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 5249/2015, pubblicata il 17 novembre 2015, affronta il tema della partecipazione degli enti del terzo settore alle procedure di evidenza pubblica. Il principio cardine stabilito dai giudici amministrativi è la piena ammissibilità delle associazioni di volontariato alle gare d’appalto, sancendo un importante corollario logico: se un’associazione è legittimata a concorrere, deve esserle riconosciuta anche la possibilità di impiegare personale volontario nell’esecuzione del servizio aggiudicato.

Secondo la sentenza, la natura di ente senza scopo di lucro e la mancata iscrizione alla Camera di Commercio non costituiscono impedimenti alla partecipazione. Il ragionamento del Consiglio di Stato si articola su tre punti fondamentali:

  • Legittimità del ribasso: la possibilità per le associazioni di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori rispetto agli operatori economici tradizionali, grazie all’apporto gratuito dei volontari, non configura un’alterazione anomala del mercato. Tale vantaggio competitivo è considerato una pratica legittima e non ostativa.
  • Attività economica marginale: viene riconosciuta alle associazioni di volontariato e alle ONLUS la capacità di svolgere attività economiche, seppur marginali, partecipando a pieno titolo alle gare.
  • Coerenza con i bandi: l’impiego di volontari è ritenuto coerente con la lex specialis, a condizione che operino a titolo gratuito e l’attività non entri in contrasto diretto con il mercato regolato.

CONCLUSIONI

La pronuncia chiude il contenzioso sulla soggettività giuridica delle associazioni di volontariato nel settore dei contratti pubblici. L’effetto pratico è la rimozione di barriere d’accesso per gli enti non profit, garantendo che l’efficienza economica derivante dal volontariato sia messa a disposizione della Pubblica Amministrazione senza che ciò sia interpretato come una distorsione della concorrenza.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: in fase di valutazione delle offerte e di verifica dell’anomalia, il RUP e la commissione giudicatrice non devono escludere o penalizzare automaticamente un’associazione di volontariato solo perché i costi del personale sono abbattuti dal ricorso ai volontari. È necessario valutare la sostenibilità dell’offerta basandosi sulla specifica struttura dei costi dell’ente non profit, evitando di applicare parametri standard validi solo per le imprese profit.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Contratti Pubblici) e del Diritto Civile (Enti del Terzo Settore). È un collegamento fondamentale per discutere il principio di concorrenza orizzontale e la parità di trattamento tra operatori economici e soggetti del privato sociale, nonché per approfondire i requisiti di partecipazione alle gare.

PAROLE CHIAVE

Associazioni di volontariato, Appalti pubblici, Personale volontario, Consiglio di Stato, Concorrenza, ONLUS, Ribasso prezzi.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Consiglio di Stato n. 5249 del 17 novembre 2015: Pronuncia che legittima la partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare d’appalto e l’uso di personale non retribuito nel servizio.

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