L’art. 100, comma 11 non prevede che i servizi svolti nel triennio di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”. - Giurisprudenzappalti L'art. 100, comma 11 non prevede che i servizi svolti nel triennio di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti "con buon esito" o "a regola d'arte". - Giurisprudenzappalti
Cons. Stato n. 09052/2024: i servizi analoghi non richiedono l’attestazione di “buon esito” se non prevista dal bando
CONTENUTO
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 09052/2024 depositata il 20 maggio 2024, ha fornito una rilevante interpretazione dell’articolo 100, comma 11, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice degli Appalti). La controversia riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alle gare d’appalto, con particolare riferimento ai servizi analoghi svolti nel triennio di riferimento precedente alla pubblicazione del bando (art. 100, comma 12).
Secondo i giudici di Palazzo Spada, le stazioni appaltanti non possono esigere che i certificati relativi ai servizi svolti riportino espressamente le diciture “con buon esito” o “a regola d’arte” come condizione di validità del requisito. Tale rigore formale è obbligatorio per i lavori pubblici, ma non trova un fondamento normativo automatico per gli appalti di servizi nell’ambito del D.Lgs. 36/2023.
Il principio espresso stabilisce che il mancato requisito di “buon esito” non inficia la domanda di partecipazione, a meno che la stazione appaltante non lo abbia inserito specificamente nel bando di gara (lex specialis). Il ragionamento mira a tutelare il principio di libertà di concorrenza, impedendo che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione si traduca nell’imposizione di oneri aggiuntivi e non previsti dalla legge o dalla documentazione di gara.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che, nel silenzio del bando, l’amministrazione non può escludere un operatore economico solo perché l’attestazione di un servizio analogo manca della clausola di “buon esito”. L’effetto pratico è una maggiore apertura del mercato e una limitazione dei poteri escludenti delle stazioni appaltanti basati su automatismi non codificati.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: deve prestare estrema attenzione nella redazione dei bandi di gara e nella fase di soccorso istruttorio o verifica dei requisiti. Evitare esclusioni basate sulla mancanza dell’attestazione “con buon esito” se non espressamente prevista nella lex specialis, per scongiurare ricorsi e potenziali profili di responsabilità per eccesso di potere o violazione del D.Lgs. 36/2023.
- Per il Concorsista: il tema rientra nel Diritto Amministrativo, specificamente nella disciplina dei contratti pubblici. È fondamentale ricordare la distinzione tra requisiti per i lavori e per i servizi nell’ambito dell’art. 100 del nuovo Codice e il principio di tassatività delle cause di esclusione collegato alla concorrenza.
PAROLE CHIAVE
Art. 100 D.Lgs. 36/2023, Servizi analoghi, Buon esito, Regola d’arte, Consiglio di Stato, Codice Appalti, Requisiti di capacità tecnica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 09052/2024: chiarisce che per i servizi analoghi non è necessaria l’attestazione di buon esito se non richiesta dal bando.
- Articolo 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023: norma del nuovo Codice degli Appalti oggetto di interpretazione in merito ai requisiti di partecipazione.
- Articolo 100, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023: definisce il triennio di riferimento per il possesso dei requisiti di fatturato e servizi analoghi.
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