L’art. 128 del Codice, nell’indicare le norme applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. - Giurisprudenzappalti https://share.google/TUzCqR5rPFvMfME5l

L’art. 128 del Codice, nell’indicare le norme applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. - Giurisprudenzappalti L’art. 128 del Codice, nell’indicare le norme applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento. - Giurisprudenzappalti

Affidamenti di Servizi alla Persona e Avvalimento: Chiarimenti Normativi

CONTENUTO

L’articolo 128 del D.Lgs. 36/2023 introduce importanti novità riguardo agli affidamenti di servizi alla persona, stabilendo che l’avvalimento, previsto dall’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici, non si applica a tali servizi. Questa esclusione è motivata dalla specificità dei servizi alla persona, che presentano una dimensione limitatamente transfrontaliera e sono fortemente influenzati dalle tradizioni culturali nazionali, come evidenziato nel considerando 114 della Direttiva 2014/24/UE.

L’avvalimento, in termini generali, consente a un operatore economico di avvalersi delle capacità di un altro soggetto per partecipare a una gara. Tuttavia, nel caso dei servizi alla persona, la legge ha ritenuto opportuno escludere questa possibilità per garantire che i fornitori di tali servizi abbiano competenze e conoscenze specifiche, in linea con le esigenze locali e culturali.

La giurisprudenza ha confermato questa interpretazione. In particolare, la sentenza n. 46523 ha ribadito che l’avvalimento non è ammesso se non espressamente previsto dalla legge speciale di gara. Inoltre, il TAR Lazio, con la sentenza n. 8870 del 29 luglio 2020, ha ulteriormente chiarito che l’applicazione dell’avvalimento deve essere considerata con cautela, soprattutto in contesti dove la qualità del servizio è fondamentale e legata a fattori culturali e sociali.

Questa normativa si inserisce in un contesto più ampio di riforma del settore degli appalti pubblici, volto a garantire maggiore qualità e specializzazione nei servizi offerti, in particolare quelli che riguardano la persona e il benessere sociale.

CONCLUSIONI

L’esclusione dell’avvalimento per i servizi alla persona, come stabilito dall’art. 128 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle competenze specifiche necessarie per la fornitura di tali servizi. È fondamentale che i soggetti interessati, in particolare i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendano queste disposizioni per garantire una corretta partecipazione alle gare e una gestione efficace degli affidamenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la comprensione delle norme relative all’avvalimento e agli affidamenti di servizi alla persona è cruciale. Essi devono essere in grado di interpretare correttamente le disposizioni normative e applicarle nelle procedure di gara, evitando errori che potrebbero compromettere la validità delle offerte presentate. Inoltre, la conoscenza di queste norme è essenziale per garantire che i servizi offerti rispondano alle esigenze specifiche della comunità e rispettino le tradizioni culturali locali.

PAROLE CHIAVE

Affidamenti, Servizi alla Persona, Avvalimento, D.Lgs. 36/2023, Codice Appalti, Direttiva 2014/24/UE, Giurisprudenza, TAR Lazio.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 36/2023
  • Direttiva 2014/24/UE
  • Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)
  • Sentenza n. 46523
  • TAR Lazio, Sez. II-bis, 29 luglio 2020, n. 8870

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