L’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso. - Giurisprudenzappalti https://share.google/7a8N8mPMuggKZHPPu

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TAR Sicilia n. 2970/2025: l’asseverazione del PEF è requisito sostanziale e non sanabile nel project financing

CONTENUTO

La sentenza TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 2970 del 24 ottobre 2025, interviene con fermezza sulla disciplina della finanza di progetto, delineando i confini tra regolarità formale e completezza sostanziale della proposta. Secondo i giudici amministrativi, una proposta di project financing può considerarsi giuridicamente completa solo se corredata dal PEF (Piano Economico-Finanziario) asseverato.

L’asseverazione non rappresenta un mero formalismo, ma è l’atto finalizzato a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso. Nello specifico, essa deve attestare la coerenza e l’attendibilità di:

  • costi e ricavi previsti;
  • fonti di finanziamento;
  • flussi di cassa;
  • congruenza con la bozza di convenzione.

Tale adempimento è previsto dall’art. 96, commi 4 e 5, D.P.R. 207/2010. La pronuncia stabilisce un principio cardine: in mancanza dell’asseverazione, il procedimento non può ritenersi “in corso”. Di conseguenza, tale carenza non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio, poiché attiene alla sostanza stessa dell’offerta e alla sua sostenibilità economico-finanziaria.

CONCLUSIONI

La sentenza riafferma la natura essenziale dell’asseverazione nel PEF. La sua assenza determina l’incompletezza insanabile della proposta, impedendo all’amministrazione di procedere con la valutazione, in quanto manca la garanzia tecnica sulla fattibilità economica dell’opera prospettata dal privato.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nell’ambito dei procedimenti di finanza di progetto, il RUP e i funzionari competenti devono verificare immediatamente la presenza dell’asseverazione. In sua assenza, la proposta va considerata improcedibile. L’attivazione indebita del soccorso istruttorio per supplire alla mancanza dell’asseverazione potrebbe esporre il dipendente a responsabilità per illegittimità degli atti e potenziale danno erariale, data la natura sostanziale del requisito.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale ricordare il collegamento tra la finanza di progetto e i limiti del soccorso istruttorio: quest’ultimo non può essere utilizzato per integrare elementi essenziali dell’offerta o documenti che attestano la sostenibilità economica dell’operazione.

PAROLE CHIAVE

Project financing, PEF asseverato, Sostenibilità economico-finanziaria, Soccorso istruttorio, D.P.R. 207/2010, Contratti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 2970 del 24 ottobre 2025: stabilisce l’insanabilità della mancanza di asseverazione del PEF nelle proposte di project financing.
  2. Art. 96, commi 4 e 5, D.P.R. 207/2010: norma di riferimento che disciplina i contenuti dell’asseverazione e la verifica della sostenibilità del progetto.

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