L’erroneità del richiamo normativo non può ritenersi un vizio meramente formale dell’atto impugnato

L’erroneità del richiamo normativo non può ritenersi un vizio meramente formale dell’atto impugnato, ma incide sulla sostanza dell’atto stesso, che non si è in alcun modo misurato con il nuovo contesto legislativo, presupponendo una qualche ultrattività di una norma (e di un codice) non più applicabili alla procedura per cui è causa.
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