L.OLIVERI circa una sentenza TAR su competenze in materia edilizia: Non derogabili e non surrogabili da un “istruttore” le competenze dirigenziali

TAR LAZIO LT SEZ 1 SENT 911-2026 Non derogabili e non surrogabili da un “istruttore” le competenze dirigenziali.pdf (165,2 KB)
È illegittimo il diniego di condono edilizio firmato da un mero “istruttore”, poiché, in forza dell’art. 51, comma 3, l. n. 142/1990, come modificato dalla l. n. 127/1997, e dell’art. 107 T.U.E.L., i provvedimenti edilizi spettano esclusivamente ai dirigenti dell’ente locale; il relativo vizio di incompetenza non è sanabile mediante l’art. 21-octies l. n. 241/1990, trattandosi di violazione sostanziale del principio di legalità e non di semplice vizio formale