L.R. Toscana e cambio d'uso

Salve. In questo forum avevo letto che in Toscana non serve fare il cambio di destinazione d’uso se si usa un locale per una attività la cui superficie non supera il 49% del totale. E’ così ? E se sì quale è la legge regionale di riferimento?

La regione Toscana, dopo che il DPR 380/01, era tornato su suoi passi (quello che di tu valeva a livello nazionale), ha legiferato in senso liberista. Vedi art. 99, comma 4-bis della legge regionale n. 65/2014, come introdotto con LR 47/21:

4 bis. Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.

In pratica significa quello che di tu.

Tuttavia, fai attenzione all’ultimo periodo (già ne avevamo parlato sul forum quando la normativa era più vaga). Le condizioni urbanistiche sono un presupposto comunque necessario. Ad esempio (esempio banalissimo ma utile), se siamo in zona/sistema esclusivamente agricola e non sono ammesse altre funzione in via generale (giammai quella commerciale), non è che si può prendere una stalla per il bestiame e, per metà, trasformarla in un esercizio di commercio al dettaglio.

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Grazie del riferimento normativo e della spiegazione.