L.T.I. e art. 41 Legge sul turismo. Chiarimenti

Buongiorno, avrei altri dubbi su questi argomenti.
Premesso che nel nostro territorio esistono moltissime abitazioni rurali con destinazione d’uso agricola ai fini urbanistici.

A gennaio 2026 ci hanno presentato scia di avvio di locazione turistica imprenditoriale in unità immobiliare con caratteristiche di civile abitazione ma con destinazione d’uso agricola, in quanto abitazione rurale. Le domande sono queste:

l’abitazione rurale che ha le caratteristiche, nonchè i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione (come indicato nell’art. 58), deve avere la destinazione d’uso a residenziale o turistico-ricettivo, per svolgere l’attività di locazione turistica? Può andar bene anche la destinazione d’uso agricola? Oppure, come nel caso in oggetto dovrebbe effettuare un cambio d’uso (se concesso dagli strumenti urbanistici comunali) da rurale a turistico-ricettivo o residenziale? La nostra interpretazione sarebbe quella che negli immobili a destinazione agricola si può svolgere solo attività di agriturismo. Si può ritenere corretta questa limitazione?

Un’altra domanda riguarda il grado di accessibilità che devono rispettare le locazioni turistiche. In edilizia nell’immobile ad uso residenziale si fa riferimento alla adattabilità mentre per le destinazioni d’uso turistico ricettivo si fa riferimento all’accessibilità dell’unità abitativa. Ci è venuto questo dubbio perchè vedendo, sia la normativa che il modello di compilazione della scia di locazione turistica su STAR si parla esclusivamente di “accessibilità” e quindi riteniamo opportuno che sia garantita la completa fruizione della struttura a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Inoltre, il modello prevede quattro possibili scelte da barrare. Devono essere obbligatoriamente verificate tutte e quattro?

Ai sensi dell’art. 41 l’esercizio dell’attività delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, B&B, CAV ecc.) è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per le strutture esistenti, tali disposizioni si applicano a far data dal 01/07/2026. Anche in questo caso, avendo destinazione d’uso turistico ricettivo, gli immobili devono adeguarsi con le norme legate all’accessibilità, ai sensi del D.M. 236/1989? oppure esistono delle deroghe particolari per esempio sui centri storici? Poichè nel nostro territorio per alcuni immobili non è possibile garantire l’accessibilità come da normativa.

Vi ringrazio della preziosa collaborazione.

L.T.I. e art. 41 Legge sul Turismo: chiarimenti

CONTENUTO

Le Locazioni Turistiche Immobiliari (L.T.I.) rappresentano una forma di affitto breve per scopi turistici, sempre più diffusa nel panorama italiano. L’articolo 41 della Legge sul Turismo (Legge n. 217 del 1983) stabilisce le norme fondamentali per la regolamentazione delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui le L.T.I. Questa norma richiede che i gestori di tali strutture ottemperino a specifici obblighi, tra cui la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

In particolare, la SCIA deve essere presentata al Comune di riferimento, e il gestore è tenuto a garantire che la struttura rispetti i requisiti minimi di sicurezza e salubrità. Inoltre, è obbligatorio tenere un registro degli ospiti, che deve essere comunicato alla Questura competente, in conformità con le disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza.

È importante notare che le normative possono variare a livello regionale, pertanto è fondamentale consultare le leggi specifiche della propria regione per eventuali disposizioni aggiuntive o modifiche. Le Regioni possono infatti stabilire requisiti ulteriori o procedure specifiche per l’attività di locazione turistica.

CONCLUSIONI

Le L.T.I. sono un settore in crescita che richiede attenzione e conformità alle normative vigenti. La Legge sul Turismo e le disposizioni correlate forniscono un quadro normativo chiaro, ma è essenziale che i gestori siano informati e aggiornati sulle leggi locali e nazionali per evitare sanzioni e garantire un servizio di qualità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle normative relative alle L.T.I. è cruciale, soprattutto per coloro che operano nei settori del turismo, dell’urbanistica e della sicurezza pubblica. Comprendere le procedure di autorizzazione e i requisiti di sicurezza non solo facilita il lavoro quotidiano, ma è anche un elemento fondamentale per garantire la legalità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

PAROLE CHIAVE

Locazioni Turistiche Immobiliari, L.T.I., Legge sul Turismo, SCIA, norme igienico-sanitarie, sicurezza, Decreto Legislativo n. 81/2008, registro ospiti, Questura.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge n. 217 del 1983 - Legge sul Turismo
  2. Decreto Legislativo n. 81 del 2008 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
  3. Normative regionali in materia di locazioni turistiche (variano a seconda della regione)

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I problemi sono fiscali dato che la locazione turistica non è un’attività agricola né agricola connessa (come sarebbe l’agriturismo), ma questo se fosse l’azienda agrocola a esercitare. In generale, il problema c’è ed è legato all’uso di un fabbricato rurale e non destinato a civile abitazione. Se fosse “rurale abitativo” ma comunque rurale, ritengo che non avrebbe i requisiti formali. In quanto rurale dovrebbe essere destinato a soggetti legati alla sfera agricola. Sul punto senti il servizio tecnico comunale. Vedi l’art. 9, comma 3 del DL n. 557/1993.
Occorrerebbe il passaggio verso la civile abitazione. Vedi anche l’art. 13-ter del DL 145/2023: si parla proprio di civili abitazioni. Ripeto che che si tratta di locazioni abitative per finalità transitorie.

La cosa è in garbugliata ma per la locazione abitativa (breve, tursitica o di lungo periodo), non è vietato procedere ai contratti. Gli adeguamenti sono necessari solo in caso di ristrutturaizone o cambio d’uso.

Hai colto un punto importante. Come ho detto sopra, il cambio d’uso comporta l’adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere. detto questo, è da vedere caso per caso in base alla fattibilità