Buongiorno, avrei altri dubbi su questi argomenti.
Premesso che nel nostro territorio esistono moltissime abitazioni rurali con destinazione d’uso agricola ai fini urbanistici.
A gennaio 2026 ci hanno presentato scia di avvio di locazione turistica imprenditoriale in unità immobiliare con caratteristiche di civile abitazione ma con destinazione d’uso agricola, in quanto abitazione rurale. Le domande sono queste:
l’abitazione rurale che ha le caratteristiche, nonchè i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione (come indicato nell’art. 58), deve avere la destinazione d’uso a residenziale o turistico-ricettivo, per svolgere l’attività di locazione turistica? Può andar bene anche la destinazione d’uso agricola? Oppure, come nel caso in oggetto dovrebbe effettuare un cambio d’uso (se concesso dagli strumenti urbanistici comunali) da rurale a turistico-ricettivo o residenziale? La nostra interpretazione sarebbe quella che negli immobili a destinazione agricola si può svolgere solo attività di agriturismo. Si può ritenere corretta questa limitazione?
Un’altra domanda riguarda il grado di accessibilità che devono rispettare le locazioni turistiche. In edilizia nell’immobile ad uso residenziale si fa riferimento alla adattabilità mentre per le destinazioni d’uso turistico ricettivo si fa riferimento all’accessibilità dell’unità abitativa. Ci è venuto questo dubbio perchè vedendo, sia la normativa che il modello di compilazione della scia di locazione turistica su STAR si parla esclusivamente di “accessibilità” e quindi riteniamo opportuno che sia garantita la completa fruizione della struttura a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Inoltre, il modello prevede quattro possibili scelte da barrare. Devono essere obbligatoriamente verificate tutte e quattro?
Ai sensi dell’art. 41 l’esercizio dell’attività delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, B&B, CAV ecc.) è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva. Per le strutture esistenti, tali disposizioni si applicano a far data dal 01/07/2026. Anche in questo caso, avendo destinazione d’uso turistico ricettivo, gli immobili devono adeguarsi con le norme legate all’accessibilità, ai sensi del D.M. 236/1989? oppure esistono delle deroghe particolari per esempio sui centri storici? Poichè nel nostro territorio per alcuni immobili non è possibile garantire l’accessibilità come da normativa.
Vi ringrazio della preziosa collaborazione.
