La buona fede e la collaborazione ex art. 1 della l. n. 241 del 1990 costituiscono una regola di validità dell’azione amministrativa e non una mera regola di comportamento. - Giurisprudenzappalti https://share.google/sw5hV2WG6ZVmQkoVZ

La buona fede e la collaborazione ex art. 1 della l. n. 241 del 1990 costituiscono una regola di validità dell’azione amministrativa e non una mera regola di comportamento. - Giurisprudenzappalti La buona fede e la collaborazione ex art. 1 della l. n. 241 del 1990 costituiscono una regola di validità dell’azione amministrativa e non una mera regola di comportamento. - Giurisprudenzappalti

Consiglio di Stato: Art. 1 l. n. 241/1990 - La buona fede e la collaborazione sono regole di validità dell’azione amministrativa.

CONTENUTO

Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, i principi di collaborazione e buona fede non devono essere intesi come meri doveri di comportamento etico o relazionale, ma assumono la veste di vere e proprie regole di validità dell’agire pubblico.

Il riferimento normativo cardine è l’art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990, disposizione introdotta dall’art. 12, co. 1, d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020). Tale norma stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il ragionamento giuridico sotteso a questo orientamento supera la distinzione tradizionale tra regole di condotta e regole di validità: la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede può infatti incidere direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo. Qualora la condotta della P.A. sia contraria a tali canoni, il provvedimento finale può essere oggetto di annullamento, in quanto la violazione integra gli estremi dei vizi di legge o dell’eccesso di potere.

CONCLUSIONI

L’inserimento della buona fede nell’alveo della legittimità amministrativa trasforma un concetto tipicamente civilistico in un parametro di controllo giudiziale dell’atto. La mancata collaborazione con il privato non espone la P.A. solo a responsabilità risarcitorie, ma determina la caducazione dell’atto stesso.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessario adottare un approccio proattivo e dialogante durante l’istruttoria procedimentale. L’omissione di informazioni rilevanti o un comportamento non collaborativo verso il cittadino non sono più solo “cattive prassi”, ma costituiscono vizi di legittimità che possono portare all’annullamento degli atti adottati, con conseguenti rischi in termini di responsabilità amministrativa per l’inefficacia dell’azione intrapresa.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nell’ambito del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento ai principi generali dell’attività amministrativa (Art. 1 L. 241/90) e alla patologia dell’atto amministrativo. È fondamentale collegare questo argomento alla riforma operata dal d.l. 76/2020 e al superamento della dicotomia tra norme di comportamento e norme di validità nel rapporto P.A.-privato.

PAROLE CHIAVE

Buona fede, Collaborazione, Art. 1 L. 241/1990, Legittimità, Annullamento, Eccesso di potere, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 1, co. 2-bis, l. n. 241/1990: introduce l’obbligo di collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadini.
  2. Art. 12, co. 1, d.l. 76/2020 (conv. in l. 120/2020): norma che ha materialmente inserito il principio di collaborazione e buona fede all’interno della legge generale sul procedimento amministrativo.
  3. Consiglio di Stato (orientamento): organo giurisdizionale che ha qualificato la buona fede come parametro di legittimità e regola di validità dell’azione amministrativa.

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