La co-progettazione non è autonoma, ma costituisce fase successiva e attuativa della co-programmazione. - Giurisprudenzappalti La co-progettazione non è autonoma, ma costituisce fase successiva e attuativa della co-programmazione. - Giurisprudenzappalti
Co-progettazione e co-programmazione: relazione secondo la giurisprudenza
CONTENUTO
La co-progettazione e la co-programmazione sono due strumenti fondamentali nel panorama della gestione dei servizi pubblici, specialmente nel contesto del Terzo Settore. La distinzione tra i due concetti è stata chiarita dalla giurisprudenza, in particolare dal Consiglio di Stato, che ha sottolineato come la co-progettazione non possa essere considerata un’attività autonoma, ma piuttosto una fase successiva e attuativa della co-programmazione.
Secondo la sentenza n. 3082/2026, la co-programmazione deve essere vista come un momento preliminare e fondamentale, che prevede una fase di ascolto e indirizzo per orientare gli obiettivi e le risorse disponibili (art. 55, commi 2-3, D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore). Questo approccio non solo facilita una migliore pianificazione dei servizi, ma promuove anche una maggiore partecipazione degli attori coinvolti, creando un ambiente collaborativo.
È importante notare che, sebbene la co-programmazione sia raccomandata come buona prassi, non esiste un obbligo giuridico che ne imponga l’adozione. Tuttavia, la sua implementazione può prevenire situazioni di affidamento diretto, che potrebbero risultare problematiche dal punto di vista della trasparenza e della concorrenza. La sentenza n. 9783/2026 ha ulteriormente chiarito che i rimborsi spese per le attività di co-progettazione non devono essere considerati come remunerazioni, ma come un supporto per facilitare la partecipazione delle organizzazioni.
CONCLUSIONI
In sintesi, la co-progettazione e la co-programmazione rappresentano due facce della stessa medaglia, con la prima che si sviluppa sulla base delle indicazioni e degli obiettivi definiti nella seconda. La giurisprudenza ha fornito chiarimenti importanti che possono guidare le amministrazioni pubbliche nella gestione dei servizi e nella collaborazione con il Terzo Settore.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere la distinzione e l’interazione tra co-progettazione e co-programmazione è cruciale. Questi strumenti non solo influenzano la pianificazione e l’erogazione dei servizi, ma anche le modalità di collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore. Essere informati su queste dinamiche può migliorare la qualità del lavoro e garantire una gestione più efficace delle risorse pubbliche.
PAROLE CHIAVE
Co-progettazione, co-programmazione, Terzo Settore, Consiglio di Stato, D.Lgs. 117/2017, giurisprudenza, pubblica amministrazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore.
- Sentenza Consiglio di Stato n. 3082/2026.
- Sentenza Consiglio di Stato n. 9783/2026.

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