Negli ultimi mesi spesso il giudice amministrativo non sembra sempre prendere in considerazione l’evoluzione anche normativa, rispetto al tema della coprogettazione (art. 55 del Codice del Terzo Settore) e continua a richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018 che aveva affermato che l’affidamento dei servizi sociali deve in ogni caso rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, rappresentando sempre e comunque un “appalto". Di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha adottato una decisione che non considera in alcun modo gli sviluppi degli ultimi anni. Nel caso di un affidamento del servizio di gestione di una spiaggia attrezzata comunale destinata a persone con disabilità, ha ritenuto centrale la tematica della gratuità o meno del servizio oggetto dell’affidamento, muovendo proprio dal parere Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2052/ 2018 ed ha accolto l’appello della società ricorrente.
Si rimanda al link per la recente sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato in questa sentenza non considera affatto l’evoluzione successiva al parere del 2018. Ad esempio, le Linee guida ministeriali o la sentenza del 131/2020 della Corte Costituzionale e questo rischia di mettere in serio rischio la coprogettazione, a danno degli sforzi profusi in questi ultimi anni da parte degli ETS e delle Pubbliche amministrazioni illuminate che la hanno sperimentata.
