La Corte dei Conti ricorda il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazioni continuative - Ius & management https://share.google/EJSIVP7uNb25Zcrai

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Corte dei conti Abruzzo n. 104/2019: divieto di collaborazioni continuative e profili di danno erariale nelle PA

CONTENUTO

Il quadro normativo vigente impone un rigoroso divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) qualora la prestazione non presenti i caratteri dell’autonomia. Nello specifico, tale divieto opera quando la collaborazione si traduce in attività esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente, configurando le cosiddette collaborazioni etero-organizzate.

La base normativa di riferimento è costituita dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che disciplina i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni, e dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che sancisce il divieto per le amministrazioni di ricorrere a prestazioni dove i tempi e il luogo di lavoro siano definiti dal committente.

La giurisprudenza contabile, con la sentenza Corte dei conti Abruzzo n. 104/2019, ha ribadito con forza che l’elusione di queste norme non comporta solo l’illegittimità degli atti, ma espone i soggetti responsabili a gravi conseguenze. Per i dirigenti che violano il divieto, infatti, può profilarsi l’ipotesi di danno erariale, derivante dall’utilizzo improprio di risorse pubbliche per forme contrattuali non consentite dall’ordinamento.

CONCLUSIONI

L’ordinamento impedisce alle PA di utilizzare lo strumento della collaborazione per sopperire a carenze organiche attraverso rapporti che, nei fatti, presentano le caratteristiche della subordinazione o dell’etero-organizzazione. La violazione di tali limiti normativi attiva la giurisdizione della Corte dei Conti per la verifica delle responsabilità dei vertici amministrativi.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il dirigente o il funzionario che autorizza o stipula contratti di collaborazione deve verificare che la prestazione non sia “organizzata dal committente”. In caso di violazione dei precetti dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, il rischio concreto è l’apertura di un fascicolo per danno erariale presso la Procura della Corte dei Conti, con conseguente responsabilità amministrativa personale.
  • Per il Concorsista: il tema è centrale nella materia del Pubblico Impiego (all’interno del Diritto Amministrativo). È fondamentale conoscere i limiti posti dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e il collegamento tra la gestione del personale e la responsabilità contabile, istituto spesso oggetto di domande nelle prove scritte e orali.

PAROLE CHIAVE

co.co.co., danno erariale, d.lgs. 165/2001, d.lgs. 81/2015, collaborazioni etero-organizzate, Corte dei Conti, responsabilità dirigenziale.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001: norma che fissa i criteri tassativi per il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata nelle amministrazioni pubbliche.
  2. Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015: disposizione che vieta alle PA di stipulare collaborazioni le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
  3. Sentenza Corte dei conti Abruzzo n. 104/2019: pronuncia che ricollega la violazione del divieto di collaborazioni etero-organizzate alla responsabilità per danno erariale dei dirigenti.

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