Buongiorno.
Chiedo se il responsabile del procedimento può firmare in autonomia le richieste di pareri agli uffici coinvolti oppure occorre anche la firma del Responsabile del Settore.
Grazie
dipende da cosa è stato indicato nella nomina. Tendenzialmente il r.d.p. firma gli atti interni al procedimento perché è lui che conduce l’istruttoria mentre il facente funzone dirigenziale firma ciò che ha valenza per il privato (provvedimento finale).
Vedi l’art. 6 della legge 241/90
“compiti del responsabile del procedimento”
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.