La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato - Giurisprudenzappalti https://share.google/NK46IqjC6xSjHs0L9

La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato - Giurisprudenzappalti La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato - Giurisprudenzappalti

Cons. Stato n. 366/2025: il principio di rotazione è inapplicabile nelle procedure aperte al mercato

CONTENUTO

Il principio di rotazione negli appalti pubblici ha lo scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale criterio trova un limite invalicabile nella modalità di scelta del contraente adottata dalla stazione appaltante.

Secondo quanto stabilito dal Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 366, la funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato. La tesi, coerente con quanto già espresso dal Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999, si fonda sul presupposto che, se la stazione appaltante non limita il numero degli operatori economici ma apre la selezione a tutti gli interessati, la rotazione non opera.

Il principio di rotazione, infatti, è servente rispetto alla concorrenza e serve a bilanciare il potere discrezionale dell’amministrazione nel limitare gli inviti. Quando la procedura è aperta, la concorrenza è già massima e non vi è il rischio di favoritismi che la rotazione mira a prevenire. Sotto il profilo normativo, i riferimenti centrali sono l’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e, per l’attuale quadro regolatorio, l’art. 49 D.Lgs. 36/2023.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico della pronuncia è la salvaguardia della massima partecipazione: laddove la procedura sia aperta e non vi sia limitazione degli operatori, il gestore uscente può partecipare e risultare aggiudicatario senza che possa essergli opposto l’obbligo di rotazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: nelle fasi istruttorie e di redazione dei bandi o avvisi, è fondamentale non applicare meccanicamente la rotazione se la procedura non prevede una limitazione del numero di candidati (es. procedure aperte). L’esclusione illegittima dell’operatore uscente in tali contesti espone l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali e a possibili conseguenze in termini di efficacia dell’azione amministrativa.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nella materia del Diritto dei Contratti Pubblici e dei Principi dell’attività amministrativa. È necessario padroneggiare la distinzione tra l’art. 49 D.Lgs. 36/2023 (Rotazione) e i principi generali di concorrenza e parità di trattamento, collegando il concetto alla differenza tra procedure negoziate e procedure ordinarie.

PAROLE CHIAVE

Principio di rotazione, appalti pubblici, procedure aperte, D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 50/2016, Consiglio di Stato.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2025, n. 366: Sentenza che chiarisce l’esclusione della rotazione quando la selezione è aperta a tutti i soggetti interessati.
  2. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999: Pronuncia giurisprudenziale che conferma l’inapplicabilità della rotazione in assenza di limitazione degli operatori.
  3. Art. 49 D.Lgs. 36/2023: Norma vigente che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
  4. Art. 36 D.Lgs. 50/2016: Precedente riferimento normativo concernente i contratti sotto soglia e la rotazione.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli