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Cons. Stato n. 366/2025: il principio di rotazione è inapplicabile alle procedure aperte al mercato

CONTENUTO

Con la sentenza n. 366 del 17 gennaio 2025, la Sez. V del Consiglio di Stato ha ribadito un confine applicativo fondamentale riguardante il principio di rotazione negli appalti pubblici. Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale principio — volto a evitare il consolidarsi di rendite di posizione in capo al contraente uscente — non trova applicazione qualora la stazione appaltante decida di procedere al nuovo affidamento attraverso una procedura sostanzialmente aperta al mercato.

Il ragionamento espresso nella pronuncia chiarisce che la rotazione opera come contrappeso alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel limitare il numero di operatori economici da invitare. Tuttavia, se la procedura non prevede limiti al numero di operatori invitabili, la tutela della concorrenza è garantita dalla libera partecipazione, rendendo superflua (e anzi potenzialmente lesiva) l’esclusione del gestore uscente.

Il quadro normativo di riferimento per questa interpretazione si rinviene nell’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici). La sentenza si pone in continuità con i criteri interpretativi già tracciati dalle Linee guida ANAC n. 4, confermando che l’apertura alla concorrenza neutralizza l’esigenza di applicare il divieto di invito del contraente uscente.

CONCLUSIONI

La funzione della rotazione è quella di favorire la distribuzione delle commesse pubbliche tra più imprese quando la PA opera una selezione ristretta. Di conseguenza, l’effetto pratico della pronuncia è che le stazioni appaltanti possono legittimamente ammettere il gestore uscente ogni volta che la gara sia strutturata senza limitazioni numeriche ai partecipanti, garantendo così la massima partecipazione possibile senza incorrere in vizi di legittimità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: sul piano operativo, il RUP e i funzionari dell’area tecnica devono valutare attentamente la modalità di affidamento prescelta. Se si opta per una procedura aperta o una sollecitazione del mercato senza tetti massimi agli inviti, non occorre motivare l’eventuale reinvito dell’uscente né procedere alla sua esclusione, evitando così ricorsi per violazione della concorrenza o potenziali danni erariali derivanti dal mancato affidamento al miglior offerente.
  • Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo e nella disciplina dei Contratti Pubblici. È un concetto chiave per le prove scritte e orali, da collegare ai principi di risultato, fiducia e accesso al mercato previsti dal D.Lgs. 36/2023. Rappresenta un’eccezione codificata e giurisprudenziale al principio di rotazione degli affidamenti sottosoglia.

PAROLE CHIAVE

Principio di rotazione, Contratti pubblici, Procedure aperte, Operatore uscente, D.Lgs. 36/2023, Consiglio di Stato, Concorrenza.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 366 del 17 gennaio 2025: stabilisce l’inapplicabilità della rotazione nelle procedure senza limiti di inviti.
  2. D.Lgs. 36/2023, Art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): disciplina le procedure di affidamento sottosoglia per lavori, servizi e forniture.
  3. Linee guida ANAC n. 4: atti regolatori contenenti indicazioni operative sull’applicazione del principio di rotazione.

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