T.A.R. Sicilia n. 1157/2026: Trasparenza algoritmica e divieto di “zone franche” nelle gare automatizzate
CONTENUTO
Con la sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157, il giudice amministrativo interviene con decisione sul delicato tema dell’utilizzo di algoritmi nelle procedure di gara, con particolare riferimento al criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV). Il caso di specie riguarda una gara d’appalto in cui la valutazione delle offerte tecniche era stata affidata a un sistema di valutazione automatizzata.
Il Tribunale ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a seguito della rilevazione di un errore matematico nel calcolo operato dal software. Il principio cardine espresso nella pronuncia è che l’impiego di uno strumento informatico non può trasformare l’agire amministrativo in una “zona franca” digitale. L’algoritmo, per essere considerato legittimo, deve rispondere a tre requisiti fondamentali:
- Trasparenza: il funzionamento logico deve essere conoscibile;
- Verificabilità: i passaggi matematici e logici devono poter essere ricostruiti;
- Sindacabilità: il giudice deve poter esercitare il pieno controllo sulla correttezza dell’esito.
Il ragionamento del T.A.R. si fonda sulla necessaria osservanza dell’art. 97 Cost. e della l. 241/1990, dai quali discendono i principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e il diritto alla tutela giurisdizionale. La digitalizzazione non può mai compromettere il controllo dell’uomo sulla legittimità dell’azione amministrativa.
CONCLUSIONI
La sentenza ribadisce che la tecnologia è uno strumento a servizio dell’amministrazione e non un sostituto delle garanzie legali. Un errore nel codice o nella logica algoritmica equivale a un vizio dell’atto amministrativo, determinando l’annullamento della procedura qualora non sia garantita la piena verificabilità dei calcoli.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessaria una vigilanza costante sulla configurazione dei software utilizzati nelle gare OEPV. Il dipendente responsabile non può limitarsi a recepire passivamente il dato fornito dall’algoritmo, ma deve assicurarsi che la formula matematica applicata sia coerente con i criteri di gara per evitare l’annullamento degli atti e potenziali profili di responsabilità per il ritardo o il blocco delle procedure d’appalto.
- Per il Concorsista: il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo, specificamente nell’ambito della digitalizzazione della PA e dei provvedimenti automatizzati. È fondamentale collegare questo orientamento al principio di motivazione dell’atto amministrativo (l. 241/1990) e ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (Art. 97 Cost.).
PAROLE CHIAVE
Gara OEPV, Algoritmo, Trasparenza algoritmica, T.A.R. Sicilia, Errore matematico, Digitalizzazione PA, Sindacabilità, l. 241/1990.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157: Sentenza che annulla l’aggiudicazione di una gara OEPV per errore matematico e sancisce la sindacabilità dell’algoritmo.
- Art. 97 Costituzione: Fonte dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
- Legge n. 241 del 1990: Normativa generale sul procedimento amministrativo, trasparenza e accesso, applicabile anche agli strumenti digitali.

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