In tema di stabilizzazione del personale precario (degli enti locali siciliani), la mera inclusione del posto nel piano del fabbisogno o la proroga del rapporto non equivalgono a manifestazione di volontà chiara, esplicita e diretta dell’amministrazione di procedere alla stabilizzazione (in questo caso ai sensi del d.lgs. 75/2017 art 20, 1° comma) e l’accertamento contrario compiuto dal giudice di merito integra valutazione di fatto non censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge.
Così la Corte di Cassazione lavoro nell’ordinanza 22967 del 9 luglio scorso, che conferma in tal modo la natura discrezionale e facoltativa per la PA dell’istituto della stabilizzazione (vedasi anche Cass. lav. 12823/2026)
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 03 06 2026) 09 07 2026, n. 22967.pdf (77,1 KB)