La “nuova” dichiarazione di residenza

Il nuovo modello di dichiarazione di residenza on-line, raggiungibile solo con SPID o CIE, la storia della dichiarazione, le semplificazioni, il modello cartaceo e una proposta innovativa

In questi giorni, accanto ad alcuni comuni che già avevano avviato un loro sistema informatico, solitamente associato agli sportelli on line per il cittadino, ANPR ha introdotto un modello di dichiarazione di residenza on-line (https://www.anagrafenazionale.interno.it ), raggiungibile solo con SPID o CIE.

E’ stata anche emanata una circolare “[…] Istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche on line mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

E i vecchi moduli cartacei?

  1. In principio c’era l’APR4

Sembra archeologia, ma fino a 15 anni fa l’unico modulo con cui era possibile gestire il cambio di residenza era l’APR4. Erano 4 copie di un foglio formato A3, con 4 firme diverse, che viaggiavano per posta tra un comune e l’altro e, ad ogni passaggio, una delle 4 copie si fermava in un comune …

Questo modello in realtà non è mai stato abrogato formalmente, anche se l’avvento di ANPR, che permette quasi tutte le operazioni on line ne ha limitato fortemente l’utilizzo a qualche caso residuo.

Al momento la sua regolamentazione è nella Circolare n.19/2012 “[…]. Pubblicazione del nuovo modello APR4 ”

  1. Il modello richiamato nel regolamento anagrafico

Anche se molti comuni già da diversi anni gestivano le residenze con un loro modello, costruito quasi sempre in proprio, in base alle proprie esigenze, solo con l’avvento della residenza in tempo reale, si capì che serviva un modello uniforme per tutti i comuni.

A seguito del D.L. 5/2012, il regolamento anagrafico venne in parte riscritto:

D.P.R. 30-5-1989 n. 223 – Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche.

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno […]

Lo stesso articolo poi, finalmente, dopo anni di sterili contrapposizioni tra chi diceva che l’anagrafe dovesse essere “diversa” dagli altri uffici e chi invece diceva che le nuove norme sul procedimento amministrativo (L.241/1990) e sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) dovevano applicarsi anche alla nostra attività, previde espressamente, chiudendo definitivamente ogni contesa:

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall’ANPR.

3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

  1. Dalla carta inviata via posta, alla cooperazione applicativa

La norma aveva due obiettivi, quello di far girare queste pratiche fra comuni nel modo più veloce possibile, con la prospettiva di passare in pochi anni alla cooperazione applicativa, mediante una piattaforma comune, ANPR, oggi pienamente operativa.

Se consideriamo che ogni anno circa il 10% della popolazione si muove da un comune ad un altro, l’obiettivo raggiunto ha permesso di eliminare qualche milione di lettere ogni anno, in favore di una più performante attività delle anagrafi.

  1. Una semplificazione delle modalità di comunicazione tra cittadino e anagrafe

Il secondo obiettivo, sebbene ci siano alcune sperimentazioni molto promettenti, non è ancora pienamente raggiunto: il cittadino, quando vuole rendere delle dichiarazioni anagrafiche per variare la sua residenza o il suo indirizzo ha diverse strade, non pienamente coerenti tra di loro:

  • La piattaforma web di ANPR in sperimentazione

Qualche decina di comuni sta facendo da “cavie” per il ministero dell’Interno. Al momento i risultati non sembrano molto incoraggianti.

  • La piattaforma web degli sportelli civici di alcuni comuni

Si tratta di sistemi simili ad ANPR, ma meno sistematici, in quanto utilizzati solo da alcuni comuni e difficilmente riutilizzabili da altri, ma anche più performanti perché immediatamente utilizzabili dai sistemi di protocollo informatico e di gestione documentale dei vari comuni.

  • L’invio via e-mail o via PEC di un modello scansionato
  • L’invio tramite raccomandata di un modello cartaceo autografo
  • La consegna diretta allo sportello di un modello cartaceo

L’ottimo sarebbe individuare al più presto un solo modello utilizzabile in tutte le modalità, cartacee e informatiche, sia come modello web da compilare direttamente che come modello da scansionare e inviare via mail/pec, nel frattempo però, specie per i modelli cartacei, ci sono degli obblighi e delle necessità.

  1. Come deve essere il modello cartaceo ?

In molti dicono che deve essere uguale a quello ministeriale.

Non è vero, deve essere solo “conforme”, e dovrebbe anche:

  • contenere i riferimenti al titolo di disponibilità dell’abitazione, in ottemperanza all’art. 5 del D.L. 47/2014, che prevede la nullità della residenza per chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo;
  • essere alleggerito da tutte le questioni relative alle targhe e ai libretti di circolazione degli automezzi, non più richiesti dalla Motorizzazione, perché comunicati automaticamente con ANPR;

Vediamo cosa prevede, a tal proposito, la Circolare 9 del 2012 del Ministero dell’Interno:

1) Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, c. 1 e 2).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, c. 1, letto a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Tali moduli, ed in particolare la dichiarazione di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l’estero sono allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2), fermo restando che sul sito internet saranno altresÌ pubblicati gli elenchi della documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti a Stati dell’Unione europea o a Stati terzi.

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d. 19s. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Riguardo all’inoltro delle dichiarazioni, è indispensabile che sul sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all’indirizzo postale, di posta elettronica, nonché al numero di fax.

Tale adempimento, espressamente previsto dal regolamento in corso di adozione, oltre a semplificare ai cittadini l’invio della dichiarazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale entro due giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa

[…]

7) Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’interessato, occorre che il modulo di cui al punto 1) sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva che l’art. 5, c. 3, del decreto legge prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio J 998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni … effettua le iscrizioni anagrafiche”. Per effetto di tale disposizione, come già specificato, l’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. […]”

Buongiorno.

Mi è stata presentata una richiesta di iscrizione anagrafica, da parte di un socio della società xxx, corredata da una visura catastale che attesta che l’abitazione è di proprietà di tale società xxx. Essendo l’istanza ricevibile ho provveduto ad iscrivere il soggetto, e comunicare avvio procedimento a lui e ai controinteressati (quindi ai soci della ditta, che in totale sono 3). Un altro socio, il legale rappresentante, mi scrive una PEC in cui dichiara che non è assolutamente d’accordo, e che devo annullare tutto perché il soggetto non è in grado di intendere e di volere. Rispondo che fintanto che un’autorità non lo comunichi ufficialmente, per la legge lui ha assolutamente diritto ad iscriversi all’anagrafe, se in possesso dei requisiti. Rimanendo entro il termine dei 45gg, mando preavviso di rigetto all’istante facendo presente che è necessario che produca ulteriori documenti, come un contratto di comodato d’uso o altro che attestino la sua legittimazione all’utilizzo di tale immobile, oppure essendo socio è comunque legittimato a dimorare nell’immobile della società?