La parentela tra il legale rappresentante della società e il capo progettista integra una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023. - Giurisprudenzappalti La parentela tra il legale rappresentante della società e il capo progettista integra una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36/2023. - Giurisprudenzappalti
TAR Campania n. 3171/2026: la parentela tra rappresentante legale e capo progettista integra conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. 36/2023
CONTENUTO
Il principio della parità di trattamento e della trasparenza nelle gare pubbliche trova una delle sue massime espressioni nella disciplina del conflitto di interessi. La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171, ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico in una fattispecie caratterizzata da un legame di parentela tra il legale rappresentante dell’impresa partecipante e il capo progettista dell’appalto.
Secondo i giudici campani, tale situazione rientra pienamente nell’alveo dell’art. 16 d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Il ragionamento giuridico si fonda su due pilastri fondamentali:
- L’ampiezza della norma: L’art. 16 si applica a chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” nella procedura di gara e sia in grado di influenzarne il risultato, anche indirettamente.
- Il rischio potenziale: Per configurare il conflitto di interessi non è necessaria la prova certa e concreta di una trasmissione di dati riservati. È sufficiente la sussistenza di un rischio di asimmetria informativa e di un conseguente indebito vantaggio competitivo a favore di un concorrente rispetto agli altri.
La decisione valorizza una concezione sostanziale del conflitto, volta a tutelare l’imparzialità dell’azione amministrativa e la concorrenza, impedendo che legami familiari tra soggetti chiave della stazione appaltante (o dei suoi consulenti) e dell’operatore economico possano inquinare la procedura.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è il consolidamento di un orientamento rigoroso: la sola esistenza di un legame di parentela tra il rappresentante dell’impresa e il progettista della gara giustifica l’esclusione. Il giudice non richiede la “pistola fumante” dello scambio di informazioni, ma riconosce nel legame familiare una presunzione di pericolo per la par condicio.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il RUP e i componenti della commissione giudicatrice devono prestare massima attenzione alla verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. La presenza di legami familiari tra i soggetti che hanno redatto il progetto e i vertici delle imprese concorrenti impone l’adozione di misure correttive o, come in questo caso, l’esclusione, onde evitare profili di responsabilità amministrativa o erariale per mancata vigilanza sulla regolarità della gara.
- Per il Concorsista: Il tema attiene alla materia del Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina dei Contratti Pubblici e al principio di imparzialità (art. 97 Cost.). È fondamentale collegare l’istituto del conflitto di interessi al principio di auto-responsabilità dell’operatore economico e ai poteri di soccorso istruttorio/esclusione della PA.
PAROLE CHIAVE
Conflitto di interessi, art. 16 d.lgs. 36/2023, Gare d’appalto, Asimmetria informativa, Parentela, Esclusione operatore economico, Progettista.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 16 d.lgs. 36/2023: Definisce il conflitto di interessi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, includendo chiunque possa influenzare l’esito della gara.
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171: Sentenza che stabilisce la legittimità dell’esclusione per conflitto di interessi derivante da legami di parentela tra capo progettista e legale rappresentante dell’impresa.

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