La prescrizione o l'inesigibilita' del credito rileva per il danno erariale solo in caso di mancata entrata, non di indebita elargizione - Ius & management https://share.google/kDBHb2gCAbKA1SVRe

La prescrizione o l’inesigibilita’ del credito rileva per il danno erariale solo in caso di mancata entrata, non di indebita elargizione - Ius & management La prescrizione o l'inesigibilita' del credito rileva per il danno erariale solo in caso di mancata entrata, non di indebita elargizione - Ius & management

Prescrizione e inesigibilità del credito nel danno erariale: differenze tra mancata entrata e indebita elargizione

CONTENUTO

La questione della prescrizione e dell’inesigibilità del credito nel contesto del danno erariale è di fondamentale importanza per i dipendenti della pubblica amministrazione e per i concorsisti pubblici. È essenziale comprendere le differenze tra la mancata entrata e l’indebita elargizione, poiché queste due situazioni comportano conseguenze giuridiche diverse.

La mancata entrata si verifica quando la pubblica amministrazione non riesce a riscuotere un credito che le spetta. In questo caso, il termine di prescrizione decorre dalla decadenza del potere di riscossione dell’amministrazione, come stabilito dall’articolo 2 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214. Il giudizio contabile può procedere indipendentemente dalle azioni intraprese dall’amministrazione per il recupero del credito, poiché l’interesse ad agire della Procura contabile non è influenzato da tali azioni.

Al contrario, nel caso di indebita elargizione, che si verifica quando vengono effettuati pagamenti illegittimi a soggetti non aventi diritto, la prescrizione o l’inesigibilità del credito non hanno alcun rilievo. In queste situazioni, il danno erariale si concretizza al momento dell’erogazione illegittima, e la responsabilità si configura indipendentemente dalla possibilità di recuperare le somme versate. Pertanto, il danno è già consumato al momento del pagamento, senza necessità di ulteriori verifiche sulla possibilità di recupero.

CONCLUSIONI

In sintesi, la distinzione tra mancata entrata e indebita elargizione è cruciale per la corretta gestione del danno erariale. Solo nel caso di mancata entrata la prescrizione e l’inesigibilità del credito assumono rilevanza, mentre nell’indebita elargizione il danno si perfeziona con l’erogazione stessa. Questa comprensione è fondamentale per i dipendenti pubblici e i concorsisti, poiché influisce sulle responsabilità e sulle azioni da intraprendere in caso di danno erariale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale essere consapevoli di queste differenze per evitare errori nella gestione delle risorse pubbliche. La conoscenza delle norme e delle conseguenze legali legate al danno erariale può prevenire situazioni di responsabilità e garantire una corretta amministrazione delle finanze pubbliche.

PAROLE CHIAVE

Danno erariale, prescrizione, inesigibilità, mancata entrata, indebita elargizione, responsabilità contabile.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, Art. 2 (Disciplina generale sul danno erariale)
  • Giurisprudenza contabile consolidata sulla distinzione tra mancata entrata e indebita elargizione.

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