La proclamazione degli eletti nelle elezioni comunali

Analisi delle diverse procedure previste per la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale

Procedure diverse sono previste per la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e precisamente:

  • comuni con una sola sezione elettorale, nei quali procede l’ufficio elettorale di sezione, terminato lo scrutinio;
  • comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, con due o più sezioni elettorali, nei quali la proclamazione spetta all’adunanza dei presidenti di seggio;
  • comuni con più di 15.000 abitanti, nei quali è prevista la costituzione di un apposito organo collegiale denominato ufficio centrale.

Cominciamo in questo numero ad analizzare queste tre procedure, pubblicando in questa e nelle prossime riviste una parte dello studio, con l’obiettivo di aver finito la sua pubblicazione con la rivista di maggio 2022, mese in cui dovrebbero essere fissate le prossime elezioni amministrative.

  1. Proclamazione degli eletti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, con una sola sezione elettorale

Come già detto, nei comuni con un’unica sezione elettorale non è prevista la costituzione di un organo deputato alla proclamazione, ma è lo stesso ufficio elettorale di sezione che procede, terminate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i controlli previsti per verificare la corrispondenza del numero dei votanti con le schede spogliate o messe da parte per vari motivi durante lo spoglio.

Il presidente riporta negli appositi prospetti dei verbali:

  1. i voti di lista riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco;
  2. la cifra di lista che è costituita dai voti riportati da ogni lista;
  3. i voti di preferenza di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale;
  4. la cifra individuale che si ottiene sommando alla cifra di lista i voti di preferenza di ciascun consigliere comunale.

Successivamente all’effettuazione dei controlli e in base ai risultati registrati in questi prospetti, il presidente proclama eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È richiesto il ballottaggio nel raro caso che due candidati abbiano ottenuto lo stesso maggior numero di voto. In caso di parità, il presidente ne dà atto nel verbale e chiude le operazioni della sezione.

In questo caso, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000).

Alla lista collegata al sindaco proclamato eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, arrotondati all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono suddivisi proporzionalmente tra le altre liste.

Se è stata ammessa una sola lista di candidati, a questa devono essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

Assegnati i seggi alle singole liste, sono proclamati eletti consiglieri i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre elettorali.

In questa ipotesi, prima di procedere all’operazione di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, il presidente accerta che:

  1. abbia votato almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali del comune. Al fine del conteggio, agli iscritti nelle liste elettorali della sezione devono essere aggiunti coloro che votano in forza di sentenza della Corte d’Appello o della Cassazione o di attestazione del sindaco;
  2. la lista abbia riportato almeno il 50% dei voti validi .

Se uno dei due quorum non è raggiunto il presidente dichiara nulle le elezioni e chiude le operazioni dell’ufficio elettorale. Se ambedue i quorum sono raggiunti si procede alla proclamazione degli eletti.

  1. Adunanza dei presidenti di sezione

Nei comuni con 2 o più sezioni e con popolazione sino a 15.000 abitanti e nei quali si vota con il sistema maggioritario è previsto che i candidati siano proclamati eletti da un organo formato da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione denominato “l’adunanza dei presidenti” (art. 67, d.P.R. n. 570/1960).

L’adunanza ha sede presso la sala della prima sezione ed è presieduta dal presidente della prima sezione. Se il presidente di qualche sezione è impossibilitato ad intervenire, in sua vece parteciperà il vicepresidente. Le operazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei presidenti delle sezioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della prima sezione.

Il presidente può disporre della forza pubblica per espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni.

Nella sala sede dell’adunanza possono entrare:

    • gli elettori del comune che presentino la tessera elettorale o altro documento che attesti tale qualità;
    • gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica in caso di tumulti o disordini;
    • gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni dell’adunanza;
    • tutti coloro che devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Il presidente della prima sezione convoca la riunione dell’adunanza nel giorno di martedì successivo alla data della votazione, o comunque appena possibile.

A seguito dell’istituzione del “giorno delle elezioni”, con la legge di stabilità del 2014, il contingentamento dei tempi non ha toccato questa istituzione.

Sia nel 2020 che nel 2021 le istruzioni ministeriali (pubblicazione n. 21) non sono state aggiornate dal Ministero dell’Interno, verosimilmente non saranno aggiornate neppure nel 2022: ancora, infatti, non è stato pubblicato nulla di nuovo; al momento, dunque, l’adunanza dovrebbe essere convocata per il martedì.

  1. Completamento delle operazioni di scrutinio non portate a termine nelle sezioni

Il seggio deve completare le operazioni di scrutinio entro dodici ore dal loro inizio se ha avuto luogo una sola elezione, entro ventiquattro ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 67, d.P.R. n. 570/1960).

Trascorso detto termine i presidenti dei seggi che non hanno terminato lo scrutinio devono interrompere le operazioni e inviare tutto il materiale al presidente della prima sezione affinché l’adunanza dei presidenti provveda in via surrogatoria al completamento delle operazioni.

L’adunanza procede separatamente per ogni sezione in base alla documentazione che è stata trasmessa, seguendo lo stesso ordine e le stesse procedure previste per l’ufficio elettorale di sezione.

Per ogni sezione deve essere compilato il relativo verbale; sul verbale dell’adunanza deve essere registrato il numero della sezione per la quale si è provveduto al completamento delle operazioni.

Sempre per ogni sezione devono essere formati i plichi con i verbali, le schede e gli altri atti relativi alle operazioni compiute e trasmessi agli uffici competenti.

Un originale del verbale è trasmesso subito alla segreteria del comune, mentre l’altro originale è trattenuto per essere inviato al prefetto unitamente al verbale dell’adunanza e ai plichi con le schede spogliate.

  1. Compiti dell’adunanza dei presidenti

L’adunanza dei presidenti, come l’ufficio elettorale di sezione, quando nel comune esiste una sola sezione, o l’ufficio centrale per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non può procedere al riesame delle schede (in quanto organo straordinario e temporaneo in posizione neutra, investito solo del compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale, così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 dicembre 1995, n. 878) o modificare il lavoro svolto nei seggi, ma:

  1. porta a completamento le operazioni di scrutinio eventualmente non concluse nelle sezioni;
  2. compie tutte le operazioni necessarie per riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni;
  3. si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
  4. proclama gli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. La proclamazione è provvisoria in quanto è adempimento del consiglio comunale, nella prima seduta, esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro a carico dei quali sussista alcuna delle cause previste dal Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
  5. non può modificare il risultato della votazione, quale si rileva dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione;
  6. non può aprire plichi che non siano destinanti all’adunanza.

Si è detto che l’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali svolge funzioni meramente certificative e riassuntive dei risultati elettorali come attestati dai verbali delle singole sezioni, procedendo di conseguenza all’attribuzione dei seggi alle varie liste e alla proclamazione dei candidati eletti, per cui, laddove l’adunanza medesima ha esattamente adempiuto ai propri compiti istituzionali, l’omessa redazione di alcune parti del verbale non costituisce illegittimità delle operazioni elettorali, qualora essa sia irrilevante ai fini della correttezza dei dati o questi ultimi siano comunque desumibili da quelli esposti da altre parti del verbale (Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 1996, n. 313).

  1. Riepilogo delle norme dopo la legge n. 56/2014 (“legge Delrio”)

Prima di parlare delle procedure è opportuno ricordare che nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

  1. è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; non è quindi necessaria la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore pareggio, è proclamato sindaco il più anziano di età;
  2. in caso di decesso del candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni, consentendo l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale. L’emissione del decreto di sospensione è di competenza del prefetto;
  3. nulla è previsto per il caso in cui sorga un impedimento o sia deceduto un candidato sindaco ammesso al ballottaggio. Nel silenzio della legge si ritiene, in analogia alla previsione per i comuni con popolazione superiore, che sia ammesso al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria;
  4. in presenza di una sola lista il candidato sindaco ad essa collegato è proclamato eletto, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
  5. il presidente dell’adunanza prende nota delle cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto. Non è compito dell’adunanza o del presidente pronunciarsi sulle cause di ineleggibilità eventualmente denunciate.

Pur non essendoci competenze in merito, in quanto l’esame e l’ammissione delle candidature è compito della commissione elettorale circondariale al momento della presentazione delle liste, si rammenta che “… chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie” (art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); lo stesso diritto ad un eventuale terzo mandato è riconosciuto ai sindaci dei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti (art. 1, comma 138, legge 7 aprile 2014, n. 56).

  1. Proclamazione dell’eletto alla carica di sindaco

Dopo il riepilogo dei voti e dopo aver preso nota delle eventuali cause di ineleggibilità denunziate, proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In presenza di due candidati che abbiano ottenuto lo stesso maggior numero di voti, il presidente ne dà atto sul verbale e informa immediatamente il prefetto e il comune al fine del turno di ballottaggio, da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno.

Ove la suddetta eventualità si verifichi:

    1. continuano le operazioni dell’adunanza per la determinazione della cifra elettorale di lista (voti riportati dalla lista in tutte le sezioni del comune) e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale (voti della lista più voti di preferenza);
  1. non vengono effettuate le operazioni di riparto tra le varie liste, in quanto solo dopo il ballottaggio e la proclamazione del sindaco eletto alla carica sarà possibile assegnare il cosiddetto premio di maggioranza (due terzi dei seggi assegnati al comune sono attribuiti alla lista collegata con il candidato sindaco proclamato eletto, i restanti seggi sono suddivisi proporzionalmente tra le altre liste);

  2. deve essere compilato, in duplice copia, un estratto del verbale con i risultati della votazione e dello scrutinio;

  3. un originale di detto verbale, chiuso in plico sigillato con il bollo della prima sezione, viene immediatamente rimesso al prefetto tramite l’amministrazione comunale, con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni e i plichi delle schede, con i voti validi;

  4. l’altro originale del verbale, chiuso in altro plico, viene inviato alla segreteria del comune per la consegna al presidente dell’adunanza all’inizio delle operazioni dopo il turno di ballottaggio.

  5. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale dopo la legge n. 56/2014 (“legge Delrio”)

È opportuno ricordare che il numero dei componenti il consiglio comunale è stabilito in base alla popolazione legale del comune (trattasi della popolazione determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento).

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio comunale è composto (art. 16, comma 17, D.L. n. 138/2011, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e in ultimo dall’art. 1, comma 135, legge 7 aprile 2014, n. 56) dal sindaco e da:

    • 10 membri nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti,
    • 12 membri nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti,
    • 16 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed inferiore ai 30.000 abitanti.

Alla lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al comune con arrotondamento alla cifra superiore qualora detto numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste (art. 71, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000).

Per la elezione del consiglio comunale sono previsti entrambi i sistemi, maggioritario per l’elezione del sindaco e la determinazione del numero dei consiglieri assegnati alla lista di maggioranza e proporzionale, applicando il metodo d’Hondt, per la ripartizione dei seggi tra le altre liste (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000).

Il metodo d’Hondt prevede che la cifra elettorale di ogni lista sia divisa per 1, 2, 3 ecc. fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che spettano alle liste che non hanno espresso il candidato sindaco proclamato eletto. Viene formata una graduatoria e sono scelti i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste. Ciascuna lista ottiene tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresi nella graduatoria.

L’ultimo seggio, a parità di quozienti, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e a parità di quest’ultima per sorteggio.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima (art. 71, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000).

  1. Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato

Al fine dell’attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista si sommano i voti riportati da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000).

Il totale dei voti così ottenuto va riportato nell’apposito verbale, avendo l’accortezza di elencare le liste secondo l’ordine risultante dal manifesto recante le candidature.

Successivamente l’adunanza dei presidenti determina la cifra individuale di ciascun candidato di ogni lista che è costituita dalla cifra elettorale della lista (voti riportati dalla lista alla quale appartiene il candidato), alla quale vanno aggiunti i voti di preferenza di ciascun candidato.

Determinata la cifra individuale viene formata la graduatoria dei candidati di ogni lista, tenendo presente che a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall’ordine di iscrizione nella lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato sindaco della lista medesima (art. 71. comma 9, D.Lgs. n. 267/2000).

  1. Candidati non eletti

Nei consigli comunali il seggio che per qualsiasi motivo, anche sopravvenuto, rimanga vacante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Per questo motivo l’adunanza dei presidenti compila la graduatoria, in ordine di cifra individuale, dei candidati non eletti consiglieri comunali, alla quale occorre ricorrere per la surrogazione.

La stessa graduatoria deve essere utilizzata per la supplenza del consigliere comunale sospeso dalle funzioni (art. 59, D.Lgs. n. 267/2000).

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione per reintegro del consigliere sospeso o per sopravvenuta decadenza dello stesso. Qualora sopravvenga decadenza si provvede alla surrogazione.

  1. Ammissione di una sola lista di candidati

Se è stata presentata e votata una sola lista di candidati, prima di procedere alle operazioni fin qui illustrate l’adunanza dei presidenti deve accertare che siano stati raggiunti i due quorum stabiliti dalle norme (art. 71, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000), cioè:

    1. che abbia partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Al numero degli elettori iscritti sulle liste elettorali sezionali devono essere aggiunti coloro che sono stati ammessi al voto a seguito di sentenza della Cassazione o della Corte d’Appello o di attestazione del sindaco. Sempre al fine dello stesso conteggio non sono considerati il presidente, il segretario, gli scrutatori del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli agenti della Forza pubblica in servizio d’ordine, che hanno votato nel seggio, ma che sono iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
  1. che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% del numero dei votanti. Non si procede al conteggio di questo quorum se non è stato raggiunto il primo quorum. Per questo quorum sono conteggiati anche i voti espressi nei luoghi di cura. Se uno dei due quorum non è raggiunto il presidente deve dichiarare nulle le elezioni senza procedere alla proclamazione degli eletti (art. 71, comma 10, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000).

  2. Verbale delle operazioni

Di tutte le operazioni dell’adunanza dei presidenti deve essere atto nel verbale e devono essere compilati gli appositi moduli il cui contenuto è stabilito dal Ministero dell’Interno.

Il verbale è compilato in duplice esemplare, firmato in ogni foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti dell’adunanza e munito del bollo della prima sezione.

Ai sensi dell’art. 66 comma 3, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, la mancata sottoscrizione del verbale dell’ufficio elettorale di sezione o del verbale dell’adunanza dei presidenti di sezione elettorale da parte di tutti i suoi componenti, in ogni sua pagina, non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 337).

Un esemplare del verbale, chiuso in plico sigillato, viene rimesso al prefetto tramite la segreteria comunale con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni e i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L’altro esemplare è depositato presso la segreteria comunale.